L'esito di questo studio è che il processo redistributivo indotto dalla tassazione del reddito continua a favorire gli individui meno abili sul mercato anche quando questi siano relativamente più abili in ambito domestico, e che questo sia spiegabile per motivi di efficienza allocativa, che si aggiungono e talvolta prevalgono sui consueti motivi di tipo equitativo.
Le tematiche legate ai lavoratori diversamente abili sono state recentemente oggetto di una disciplina legislativa che, assemblando precedenti norme, offre ora riparo alle discriminazioni ai danni di tali soggetti. La legge è quella dell'1 marzo 2006, n. 67 che formalmente interviene solo sulla tutela giudiziaria del disabile discriminato, ma al di fuori delle occasioni di lavoro. Ora, in verità, non vi è alcuna plausibile ragione, di ordine tecnico e giuridico, per escludere dal campo di applicazione della legge in questione gli aspetti lavoristici, eventualmente incidenti sulla vita di relazione del disabile. Si pone, quindi, la necessità di una rivisitazione, anche di carattere sistematico e sul piano dell'effettività, sulla tutela sostanziale e processuale che l'ordinamento riserva al lavoratore disabile discriminato, in riferimento anche ai c.d. "lavori flessibili".
Nel caso di firmatari diversamente abili sono riconosciute come valide varie tipologie di firma e ciascuno stato USA ha il potere di indicare particolari norme procedurali da rispettare a tutela della parte più debole. Riguardo all'autentica delle firme da parte di un Notary Public USA, bisogna non dimenticare che il Notary Public - nei sistemi di common law - si limita ad accogliere oath e dichiarazioni delle parti, solitamente in relazione a documenti legali. Ciascuno Stato USA può prevedere per i propri Notary Public determinate recommendations e guidelines, conformemente alle direttive della NNA (National Notary Association), riguardo alle procedure da seguire per l'autentica delle firme. Infine, il paragrafo 9 presenta un glossario essenziale (in lingua inglese) della terminologia relativa al Notary Public nonché l'indicazione delle fonti per eventuali approfondimenti dei temi citati.
A dispetto del titolo, la sentenza delle Sezioni Unite penali in commento, n. 12433 del 30.03.2010 (ud. 26.11.2009), non ha affrontato una vicenda relativa ai personaggi ivi indicati ma ha toccato degli argomenti la cui piena padronanza e comprensione richiedono, probabilmente, le doti di questi due particolari ed abili soggetti. In particolare, sarà arduo riuscire a tradurre in concreto e, soprattutto, applicare in maniera uniforme nella giurisprudenza il principio di diritto affermato. Ma a parte le possibili difficoltà di ordine pratico, la pronuncia in esame racchiude un contenuto per certi versi dirompente che nel campo prettamente scientifico risuonerà di uneco sicuramente duratura.
consenta di estendere tale fondamentale misura di lotta all'esclusione sociale ai soggetti abili involontariamente privi di lavoro che si mostrino disponibili a partecipare attivamente al progresso materiale o spirituale della società.
Dopo aver individuato i requisiti necessari perché una persona disabile possa essere dichiarata portatrice di handicap, il presente contributo esamina le norme che tutelano le persone diversamente abili nell'ambito del rapporto di lavoro, analizzando, in particolare, i presupposti necessari perché possa essere attualizzato il divieto di trasferimento. Inoltre, si individuano i limiti esterni al detto diritto mettendo in evidenza le differenze esistenti, sotto tale profilo, con il diritto alla scelta della sede di lavoro. In merito alla graduazione dell'handicap, si ritiene che il divieto di trasferimento possa venire ad esistenza solo in presenza di una condizione di persona handicappata in situazione di gravità per come definita dall'art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992.
Il dibattito politico e scientifico è aperto, e sembra sempre più orientarsi verso il riconoscimento di un sostegno economico ai soggetti abili, ma involontariamente privi di un lavoro, a fronte della loro responsabilizzazione verso forme attive di inserimento sociale.
Nel novero delle imposte indirette spicca l'esenzione per i trasferimenti a titolo gratuito, per atto "inter vivos" che "mortis causa", a favore dei diversamente abili, come riconosciuti dalla L. n. 104/1992, fino alla concorrenza di euro 1.500.000,00. Varcata la franchigia la tassazione seguirà le regole ordinarie. Al contempo, il lascito delle quote e delle aziende, secondo i dettami normativi, può comportare, se il beneficiario gradisce, esenzione totale dal pagamento dell'imposta. Certamente è apprezzabile l'intento del legislatore che con tale elevata franchigia dà una risposta all'angoscioso tema del "dopo di noi" che i danti causa si pongono; al contempo non dispiace che sia premiata la continuità nella conduzione dell'azienda di famiglia. Le norme agevolative rispondono a spartiti diversi e lette insieme un po' stonano. D'altronde, in qualche esperienza germogliata in altri Paesi UE, è nato il seme della delimitazione della norma di favore ai soli beneficiari di PMI [Piccole Medie Imprese] che rappresentano, tra l'altro, il fulcro della economia nostrana. Il mantenimento della totale esenzione per il lascito di quota o azienda pone l'interrogativo del se sia ragionevole prevedere la sola franchigia per l'avente causa disabile che non sia destinatario di patrimonio aziendale o se sia più giusto prevedere la totale esenzione.
., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nellesercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dellambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili. L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma - ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice - si compendia nellidea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dellorganismo (edilizio o naturale) che costituisce loggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nellarea naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di adeguamento) che, da un lato, consentono allorganismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale. La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata secondo un criterio di media estimazione sociale in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d'insieme dell'area o degli immobili vincolati. Le opere sotterranee e quelle interrate devono considerate con particolare attenzione, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nellabito della questione - diversa, anche se di confine - dell'ammissibilità a sanatoria, ai sensi dellart. 167, comma 4, del codice, di interventi "abusivi", posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.