Il documento emanato dalle più importanti associazioni di categoria del mondo imprenditoriale (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) a commento delle novità del d.l. n. 78/2009 in materia di CFC presenta diversi spunti di interesse. L'introduzione del riferimento, nella c.d. prima circostanza esimente, allo svolgimento di una attività effettiva "nel mercato dello Stato o territorio di insediamento" viene ritenuta una mera esplicitazione del requisito già sussistente, ossia che per fruire dell'esimente occorre dimostrare non solo lo svolgimento di un'attività effettiva, ma anche la sussistenza di una struttura organizzativa autonoma "radicata" nello Stato o territorio di insediamento. In merito all'estensione del vigente regime CFC anche alle controllate non residenti in paradisi fiscali, la posizione delle associazioni è per l'irrilevanza del vantaggio fiscale quale requisito autonomo risultando sempre necessaria la "costruzione artificiosa" che deve essere oggettivamente dimostrabile.
Accordo ABI- CONFINDUSTRIA. Ricapitalizzazione delle imprese
La circolare n. 51/e del 2010 è intervenuta su numerose questioni che erano state in precedenza affrontate, sia dalla dottrina, sia da associazioni quali ABI, ANIA, Assonime e Confindustria, in ordine alle condizioni di disapplicazione (ccdd. esimenti) della disciplina delle società partecipate estere (cd. regime CFC). I chiarimenti, in particolare, hanno riguardato l'esimente dell'attività commerciale effettiva esercitata dalla società commerciale CFC, la presunzione di non commercialità in caso di prevalenza di "passive income" e servizi infragruppo, e l'esimente in base alla quale i redditi conseguiti dal soggetto controllato devono essere prodotti, in misura non inferiore al 75% in altri Stati o territori non aventi un regime fiscale privilegiato ed essere stati sottoposti negli stessi ad una tassazione ordinaria.
Accordo Abi- Rete imprese per il credito