La riforma del risparmio del 2005 ha portato, dopo un lungo iter legislativo, alla costituzione presso la Banca d'Italia di un sistema di risoluzione delle controversie (ABF), munito di un proprio regolamento per la soluzione delle liti tra clienti ed intermediari aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari successive al 1 gennaio 2007 di valore non superiore a centomila euro.
Dall'ottobre 2009 ha iniziato a operare l'arbitro bancario finanziario (ABF), che introduce la previsione di un utilizzo mirato di sistemi stragiudiziali anche nell'ambito finanziario. La scelta deriva dalla consapevolezza dell'importanza che essi possono assumere per la finalità della vigilanza, più in generale, per l'efficienza del sistema finanziario. E'ormai elemento acquisito, infatti, che meccanismi efficaci di definizioni delle liti oltre a generare un più attento rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela possono anche contribuire a migliorare la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziar. Essi, inoltre, costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso. Il contributo si propone, quindi, di far conoscere'istituto, in quanto può costituire un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto alla giurisdizione ordinaria.
Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell'arbitro, del nuovo Abf, "scrutatore" di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria
In questo articolo esamineremo alcuni aspetti della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): ci soffermeremo, in particolare, sulle regole procedurali che il collegio è tenuto a rispettare nel decidere il ricorso nonché sulla natura e sugli effetti della decisione che assume. Il procedimento si caratterizza per essere documentale, senza audizione di parti e testimoni. La pronuncia dell'ABF ha però carattere decisorio (e non conciliativo), determinando chi abbia ragione e chi torto senza cercare il raggiungimento di un accordo fra le parti. Il punto debole della decisione assunta dall'ABF è che essa non può essere eseguita coattivamente nel merito, non potendo dunque - sotto questo profilo - essere equiparata a un lodo arbitrale.
L'equilibrio soggettivo dello scambio (e l'integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: "il mondo di ieri" o un "trompe l'oeil" concettuale?
Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte costituzionale e Cassazione