L'arbitrato bancario finanziario della Banca d'Italia (ABF)
La riforma del risparmio del 2005 ha portato, dopo un lungo iter legislativo, alla costituzione presso la Banca d'Italia di un sistema di risoluzione delle controversie (ABF), munito di un proprio regolamento per la soluzione delle liti tra clienti ed intermediari aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari successive al 1 gennaio 2007 di valore non superiore a centomila euro.
Dall'ottobre 2009 ha iniziato a operare l'arbitro bancario finanziario (ABF), che introduce la previsione di un utilizzo mirato di sistemi stragiudiziali anche nell'ambito finanziario. La scelta deriva dalla consapevolezza dell'importanza che essi possono assumere per la finalità della vigilanza, più in generale, per l'efficienza del sistema finanziario. E'ormai elemento acquisito, infatti, che meccanismi efficaci di definizioni delle liti oltre a generare un più attento rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela possono anche contribuire a migliorare la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziar. Essi, inoltre, costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso. Il contributo si propone, quindi, di far conoscere'istituto, in quanto può costituire un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto alla giurisdizione ordinaria.
L'A. pertanto esprime dubbi circa l'ammissibilità di una impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. delle delibere ABF. Per gli errori materiali o di calcolo è invece ammessa la procedura per correzione all'uopo introdotta dalle nuove Disposizioni applicative della Banca d'Italia e ispirata al procedimento di cui agli artt. 287 ss.
Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell'arbitro, del nuovo Abf, "scrutatore" di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria
Mentre sono alle viste le prime modifiche alla disciplina istitutiva da parte della Banca d'Italia, che ne incrementeranno la già elevata efficienza, la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità su rimessione del collegio Abf partenopeo, respinge con forza l'analogia suggerita tra Arbitro Bancario Finanziario e arbitri rituali, chiarendo non trattarsi, nel primo caso, di organo svolgente una funzione giurisdizionale. Quale, allora, il proprium della tutela erogata, il valore delle decisioni tra le parti e, in definitiva, il ruolo dell'Abf nella famiglia dellle "ADR"?
In questo articolo esamineremo alcuni aspetti della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): ci soffermeremo, in particolare, sulle regole procedurali che il collegio è tenuto a rispettare nel decidere il ricorso nonché sulla natura e sugli effetti della decisione che assume. Il procedimento si caratterizza per essere documentale, senza audizione di parti e testimoni. La pronuncia dell'ABF ha però carattere decisorio (e non conciliativo), determinando chi abbia ragione e chi torto senza cercare il raggiungimento di un accordo fra le parti. Il punto debole della decisione assunta dall'ABF è che essa non può essere eseguita coattivamente nel merito, non potendo dunque - sotto questo profilo - essere equiparata a un lodo arbitrale.
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è l'organo preposto, anche se non in via esclusiva, a decidere - nella fase della mediazione - le controversie in materia di contratti bancari. Fra i contratti bancari rientrano anche quelli aventi a oggetto la concessione di tessere bancomat e carte di credito. Già solo dopo un paio di anni dall'istituzione dell'ABF è disponibile anche al grande pubblico, in quanto pubblicata sul suo sito, un'ampia giurisprudenza su tali strumenti di pagamento. Fino a poco fa, invece, le controversie non giungevano generalmente all'attenzione dei giudici stante anche l'esiguità del valore delle liti. b) La giurisprudenza dell'ABF su bancomat e carte di credito. In questa rassegna esaminiamo in dettaglio la giurisprudenza, in particolare dell'ABF, in materia di bancomat e carte di credito. I ricorsi tipici riguardano il blocco degli strumenti di pagamento, la cattura della tessera da parte dello sportello, l'errata contabilizzazione di operazioni di pagamento, la mancata erogazione delle banconote e la smagnetizzazione della tessera.
Vengono a tal fine sottoposte a disamina critica talune proposte ricostruttive di più recente conio, in un dibattito dottrinale sempre vivo e polifonico: segno, anch'esso, della attrattiva esercitata da questa sperimentale forma di ADR [Alternative Dispute Resolution - Risoluzione alternativa delle controversie], la cui satisfattività per i piccoli risparmiatori (e le imprese) non va tuttavia ricercata né sul piano negoziale, arbitrale o meno, e tanto meno su quello autoritativa del giudicato sostanziale e della efficacia esecutiva, non promananti dalle decisioni dei collegi ABF [Arbitro bancario finanziario]. La seconda parte è invece dedicata alla illustrazione del già ricco (in poco più di un triennio) "acquis" dei tre, ed anzi ormai quattro (con quello nazionale c.d. di coordinamento nei contrasti) collegi dell'arbitro bancario, e reca così un inventario analitico e ragionatamente commentato della sua "giurisprudenza precognitrice" sulle più diffuse doglianze attinenti patologie, esecuzione e scioglimento dei contratti bancari e doveri degli intermediari nei rapporti con la clientela, e non solo. Sia pur nell'ambito di un procedimento strutturalmente ridotto ai minimi termini, che ben si attaglia alla sua finalità di offrire ''sicut sagitta'' una prognosi motivata sulla fondatezza delle domande dei risparmiatori, non hanno mancato di porsi ai collegi ABF anche questioni schiettamente "di rito". La loro soluzione alla fine si riannoda proprio alla concezione che di questo tipo di rimedio si accolga, ed offre altresì lo spunto per nuovi emendamenti alla disciplina attuativa coerenziatori di questa ''ratio'' operazionale.
L'equilibrio soggettivo dello scambio (e l'integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: "il mondo di ieri" o un "trompe l'oeil" concettuale?
Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte costituzionale e Cassazione