Il riferimento agli effetti di cui all'art. 2644 c.c. risulta incoerente rispetto al carattere puramente abdicativo della rinunzia. Quanto alle modalità di trascrizione, sembra preferibile la tesi secondo la quale la rinunzia, stante la sua natura abdicativa, debba essere trascritta unicamente contro il rinunziante. La rinunzia, oltre alla proprietà esclusiva, può riguardare anche la quota di comproprietà, trattandosi del medesimo diritto. Il codice civile prevede espressamente ipotesi di rinunzia alla quota. Tra queste, in particolare, viene in rilievo la rinunzia liberatoria di cui all'art. 1104 c.c., che si caratterizza per la circostanza che alla rinunzia al diritto reale si accompagna la dismissione di una situazione debitoria. Molto diverse sono, infatti, la fattispecie della rinunzia abdicativa e quella della rinunzia liberatoria della quota di comproprietà. La prima determina puramente e semplicemente l'abdicazione della quota di cui il soggetto è titolare, senza ulteriori effetti negoziali propri dell'atto posto in essere. Da ciò consegue che il condomino, mentre non sarà tenuto a corrispondere le spese concernenti la cosa comune per il tempo successivo alla rinunzia in quanto egli non risulterà più essere proprietario della stessa, rimarrà tenuto all'adempimento di tutte le obbligazioni inerenti la cosa, sorte fino al giorno della rinunzia. Nella rinunzia liberatoria, invece, all'effetto abdicativo si accompagna, per espressa previsione del legislatore, un effetto estintivo dell'obbligazione. In questo caso, dunque, il condomino, rinunziando alla propria quota, dismette il diritto di cui è titolare al fine di liberarsi da tutte le obbligazioni inerenti la cosa, non solo (come è ovvio) per il futuro, ma anche per quelle già sorte. Con riferimento alla rinunzia liberatoria, la dottrina ritiene che essa abbia carattere recettizio. Ciò trova spiegazione non tanto nella dismissione del diritto reale, quanto piuttosto nell'effetto eccezionale di liberazione dal debito. Effetto (anche in questo caso solo indiretto) di tale rinunzia è l'espansione delle quote degli altri condividenti. Anche la rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà determina tale fenomeno di espansione o accrescimento. Si tratta, infatti, di una conseguenza della natura della comunione e, come sempre, non costituisce un effetto diretto della rinunzia, bensì solo indiretto e mediato. Sembra da escludere la possibilità di un rifiuto dell'accrescimento da parte degli altri contitolari. Il rifiuto, quale rimedio generale contro le altrui intrusioni nella propria sfera giuridica, opera solo con riferimento agli atti che producono come effetto diretto tale intrusione. Nel caso in esame, invece, manca una diretta alterazione della sfera giuridica altrui. Sarebbe inoltre foriero di gravi inconvenienti pratici immaginare una comproprietà con lo Stato. Ovviamente resta salva la facoltà da parte dei restanti condividenti di rinunziare a loro volta alla propria quota, così come accresciuta. Coerentemente alla sua natura abdicativa, anche la rinunzia alla quota ha natura di negozio unilaterale non recettizio. L'assenza dell'effetto liberatorio e della possibilità di rifiuto escludono la necessità della conoscenza altrui ai fini dell'efficacia del negozio. Resta comunque fortemente opportuna tale conoscenza in un'ottica di reciproca correttezza. Anche la rinunzia in esame va trascritta e valgono le stesse considerazioni fatte in relazione alla proprietà esclusiva. Con riferimento ai diritti reali di godimento, può anzitutto osservarsi che il diritto di superficie, in quanto disponibile, è suscettibile di rinunzia. Nessun dubbio si pone con riferimento alla fase antecedente la costruzione dell'edificio. Più controversa, invece, è la rinunzia alla proprietà superficiaria. Per alcuni, distinguendosi tra proprietà superficiaria e proprietà separata, tale rinunzia non sarebbe possibile, avendo ormai il diritto esaurito i suoi effetti. Potrà esserci, semmai, una normale rinunzia al diritto di proprietà. Per altri; invece, negandosi la distinzione sopra indicata, tale rinunzia sarebbe possibile. Conseguenza di tale atto è il ripristino del principio dell'accessione e dunque l'acquisto della costruzione da parte del proprietario del suolo. Quanto al diritto di enfiteusi, nessuna peculiarità presenta, sotto il profilo della rinunziabilità, il diritto spettante al concedente. Maggiore attenzione merita invece la posizione dell'enfiteuta. Per alcuni egli potrebbe liberamente rinunziare al proprio diritto. Secondo l'impostazione preferibile ciò sarebbe possibile, invece, nel solo caso espressamente previsto dalla legge (art. 963 c.c.: perimento parziale del fondo). Tale limitazione alla facoltà di rinunzia si giustifica per la natura del diritto dell'enfiteuta, caratterizzato dalla presenza di un profilo obbligatorio, di cui non è possibile la dismissione in mancanza di una norma espressa o del consenso del creditore. Nessun dubbio si pone circa la rinunziabilità del diritto di usufrutto, la quale trova espressa conferma, tra l'altro, nell'art. 2814 c.c. Si tratti di un negozio unilaterale, per alcuni recettizio; per altri, condivisibilmente, non recettizio, stante il suo effetto puramente abdicativo. Anche in questo caso sussistono comunque le ragioni di opportunità della comunicazione al nudo proprietario, già evidenziate in precedenza. L'effetto (sempre solo indiretto e mediato) del negozio abdicativo è, in questo caso, l'espansione della nuda proprietà. Trattandosi di un effetto legale non è ammissibile un rifiuto da parte del nudo proprietario. Secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza l'atto in esame può configurarsi quale liberalità indiretta, laddove ne ricorrano i presupposti. Anche i diritti di uso e di abitazione appaiono suscettibili di rinunzia, stante il rinvio alla disciplina dell'usufrutto. La servitù si estingue per rinunzia. Per alcuni si tratterebbe di un atto bilaterale a carattere attributivo. Prevale la tesi della natura unilaterale, in coerenza all'effetto puramente abdicativo del negozio. Per alcuni avrebbe carattere recettizio; per altri, condivisibilmente, non sarebbe recettizio sempre in virtù della sua natura abdicativa. Possono determinarsi effetti peculiari laddove il fondo dominante risulti gravato da altri diritti reali minori. Sono necessarie la forma scritta e la trascrizione. Diverso rispetto alla rinunzia alla servitù è l'istituto, particolarmente controverso, dell'abbandono del fondo servente. Tecnicamente si tratta di un atto di rinunzia e non di abbandono. Per alcuni esso avrebbe natura di offerta di acquisto (teoria contrattualistica). Per altri sarebbe un'ipotesi di rinunzia traslativa. Altri ancora riconducono l'istituto in esame alle obbligazioni con facoltà alternativa. Esso determina un effetto dismissivo immediato (della proprietà del fondo servente) ed un effetto liberatorio, anche per il passato, dalle spese relative alla servitù. Secondo l'opinione prevalente, si tratta di un negozio unilaterale recettizio, stante la presenza dell'effetto liberatorio (come nell'ipotesi di cui all'art. 1104 c. c.). Il proprietario del fondo dominante può acquistare il fondo, essendo la rinunzia disposta a "suo favore": per alcuni occorre un atto di appropriazione o accettazione che avrà efficacia retroattiva. Per altri, invece, l'acquisto opererebbe automaticamente, salva la possibilità di rifiuto. Prevale la tesi per cui l'acquisto in esame sarebbe titolo derivativo, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di rinunzia abdicativa. In caso di acquisto, comunque, la servitù si estingue per confusione. In conclusione, esaminato l'atteggiarsi della rinunzia abdicativa rispetto ai diversi diritti reali, la stessa manifesta alcuni tratti comuni caratterizzanti. Si tratta, anzitutto, di un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede accettazione né deve essere portato a conoscenza di terzi. Lo stesso, inoltre, è causalmente diretto unicamente alla dismissione del diritto soggettivo. Eventuali conseguenze per i terzi sono effetti solo riflessi e ordinamentali del negozio in esame. E ciò contribuisce a spiegarne il carattere non recettizio. La generale rinunziabilità se riguarda i diritti, non così gli obblighi. Nei casi in cui esiste una posizione di debito (come nel diritto di enfiteusi ovvero nelle fattispecie di rinunzia liberatoria, quali quelle di cui agli artt. 1070 e 1104 c.c.) la rinunzia assume una fisionomia diversa. Occorre, infatti, una espressa previsione di legge affinchè il debitore possa spogliarsi del debito senza il consenso del creditore. Stante il pregiudizio che questi risente, la dichiarazione di rinunzia deve inoltre essergli portata a conoscenza (e ciò trova conferma anche nella disciplina della remissione del debito, art. 1236 c.c.), assumendo pertanto natura recettizia.
Non si esclude, tuttavia, che il fattore temporale, se valutato unitamente ad elementi oggettivi ulteriori, tali da configurare una chiara, certa e comune volontà di cessare definitivamente il rapporto, possa dar luogo ad un comportamento concludente abdicativo del diritto.