Le provviste di bordo di origine nazionale sbarcate dalle navi o dagli aeromobili per la immissione in consumo nel territorio doganale sono esenti da diritti doganali, salvo il recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.
Per le provviste di origine nazionale si prescinde altresì dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto della esportazione.
Per le provviste di origine nazionale si prescinde dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.