A dieci anni dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13916/2006 che ha dichiarato la c.d, efficacia espansiva del giudicato tributario, la Cassazione, con sentenza n. 943/2016, continua l'opera di concretizzazione degli assunti abbracciati da quella dirompente pronuncia. Se lì si diceva che, ove oggetto di successivi processi tributari sia lo stesso rapporto giuridico, il giudicato sul primo ha effetto vincolante nel secondo anche in merito a questioni di fatto e di diritto incidenti su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, pur avendo queste finalità diverse, la Suprema Corte insiste nel tentativo di delineare una "costellazione di ipotesi" a "res judicata" con efficacia "espansiva". In questo impervio cammino, riconosce tale efficacia anche alla valutazione favorevole al contribuente, che il giudice tributario abbia fatto, di dichiarazioni che infirmino l'efficacia presuntiva dell'elemento addotto dall'Agenzia delle entrate a base della rideterminazione del reddito ai fini IRPEF [Imposta sul reddito delle persone fisiche] per una certa annualità. A quella valutazione è vincolato il giudice successivamente adito dallo stesso contribuente con altro ricorso in annullamento di avviso di accertamento sempre IRPEF, ma per altra annualità.