Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
L'A. offre un'interpretazione delle Autorità indipendenti che diverge da quella corrente nella scienza legale e abbraccia sia l'orientamento che vede le Autorità indipendenti fonte di rinnovamento e sviluppo della protezione dei diritti costituzionali, sia quello che le vede come una sovversione del principio dell'organizzazione dei poteri pubblici in Italia. In particolare, l'A. contesta l'utilità di includere nel progetto di riforma costituzionale la disciplina delle Autorità indipendenti. Da una parte sancire l'indipendenza del potere pubblico delle Autorità darebbe una rigidità fatale ad un sistema di relazioni le cui principali qualità sono la flessibilità e l'elasticità; d'altra parte se le Autorità indipendenti manifestano un allontanamento dalla politica dell'amministrazione, il ritrarsi dai principi e regole del diritto amministrativo sarebbe visto con sospetto, il che potrebbe attenuare le garanzie ordinariamente offerte ai cittadini.
La Corte abbraccia, quindi, la teoria "maggioritaria", che si contrappone a quella "umanitaria", secondo la quale la trasformazione regressiva deve essere deliberata con il consenso di tutti i soci, in quanto con essa si dispone del diritto alla responsabilità limitata del socio, che tale dottrina considera, in quanto individuale, indisponibile da parte della maggioranza assembleare.
Il lavoro intende offrire una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale prodottasi in ordine alla problematica relativa ai reati contro la religione ed abbraccia un arco di tempo che va dal 1957 al 2000. In esso si tenta di mostrare come, diversamente da quanto accadeva inizialmente, quando le decisioni della Corte finivano per riservare una posizione di privilegio alla religione cattolica, l'attuale orientamento del giudice delle leggi giunga ad opzioni parificatorie, ora estendendo la disciplina penalistica a tutte le religioni e a tutte le confessioni, ora eliminando del tutto la tutela legislativa, nella convinzione che quella di volta in volta adottata sia pur sempre una soluzione conforme ai caratteri di uno Stato che si voglia definire realmente laico e pluralista. L'A., però, nella parte finale del suo lavoro svolge alcune considerazioni critiche, rilevando come il sentimento religioso, corollario del diritto di libertà di cui all'art. 19 Cost., chieda in ogni caso protezione da parte del legislatore, il quale, a tal riguardo, può discrezionalmente decidere di adottare una specifica forma di tutela (non necessariamente di tipo penalistico), sempreché la forma adottata sia in condizione di garantire l'effettivo godimento del diritto di libertà o - come nel caso di specie - di un suo corollario. La conclusione cui si perviene è, quindi, nel senso di ritenere che l'intervento legislativo debba essere considerato necessario e che esso postuli altresì un intervento del giudice delle leggi, qualora vi sia il sospetto che la disciplina legislativa non garantisca l'effettivo godimento della libertà costituzionale (o di un suo corollario). In tal caso, si renderebbe allora necessaria una pronuncia d'incostituzionalità.
Per il successivo periodo, che abbraccia il trascorso della scoperta del Nuovo Mondo fino alla Rivoluzione industriale e fino alla nascita del Moderno capitalismo, si traccia il processo di sviluppo della scuola contabile alla quale contribuisce l'affermarsi della cultura del controllo aziendale culminata nel pensiero originale di Francesco Villa e definitivamente affermata nella dottrina di Fabio Besta. L'ultimo paragrafo è dedicato alla visione dei problemi attuali e delle priorità della revisione aziendale nell'ambito della moderna concezione di corporate governance rispetto alla quale può contribuire efficacemente l'ammodernamento dei principi contabili, resi maggiormente affidabili dal privilegio di una dottrina internazionale generalmente accettata (IASB).
Il legislatore abbraccia un nuovo orientamento, indirizzato verso un più rigido controllo della produttività delle sovvenzioni statali di settore, tendenza in verità già presente negli ultimi interventi normativi di aggiornamento della passata disciplina, che aveva per base la legge 1213 del 1965. Si analizza, pertanto, tale nuovo criterio di monitoraggio dell'impiego delle risorse statali, criterio di derivazione dalle scienze economiche, con l'irrigidimento dei controlli sull'accesso al credito e sulla produttività delle sovvenzioni statali. Proprio il nuovo meccanismo di valutazione per l'accesso al credito da parte dei soggetti interessati (il cosiddetto "reference system", ossia l'inedito sistema di valutazione relativo alla capacità imprenditoriale dei produttori ed alla qualità delle opere cinematografiche), viene analizzato con attenzione, anche alla luce dell'ampio dibattito suscitato tra gli operatori.
Infatti, mentre la prima afferma che la preterintenzione ha la natura di elemento soggettivo unitario, in quanto si fonda unicamente sul dolo di percosse e lesioni, il quale abbraccia necessariamente la prevedibilità dell'evento morte, la seconda pronuncia afferma, viceversa, che la preterintenzione è costituita da un duplice elemento psicologico, cioè, da un lato, dal dolo di percosse e lesioni e, dall'altro, dalla colpa per l'evento morte, la quale deve essere accertata in concreto.
La sentenza abbraccia, invece, uno schema argomentativo "bipartisan", riconoscendo, da un lato, che la perdita è deducibile ed invocando, dall'altro, la necessità di ragionare - pur di fronte alla espunzione del diritto di credito dallo stato patrimoniale - sul citato requisito della certezza e della precisione.
L'occasione di questa rassegna, che abbraccia un cinquantennio di attività della Corte, è costituito dal recente intervento operato con le cit. sent. n. 348 e 349 del 2007, che si segnalano come particolarmente importanti non solo come punto di arrivo della giurisprudenza nella materia espropriativa, ma anche come "leading case" quanto alla possibilità di utilizzare le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come parametro interposto di questioni di costituzionalità. La Corte da ultimo, con la sent. n. 348 del 2007 cit., ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della normativa nazionale (l'art. 5 bis, 1° e 2° comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con modif., in l. 8 agosto 1992 n. 359) nella parte in cui stabiliva un criterio di calcolo dell'indennità di esproprio che, oscillando tra il 50% ed il 30% del valore di mercato del fondo espropriato, non era in ragionevole legame con il valore di mercato dello stesso.
In particolare, il nuovo art. 30.1. c.p.i. prevede che la denominazione d'origine e le indicazioni geografiche siano ora tutelate anche contro ipotesi di sfruttamento indebito della loro reputazione: la nozione di sfruttamento indebito abbraccia tutti i casi di parassitismo in cui un terzo si avvantaggi della reputazione della zona tipica per vendere più agevolmente i suoi prodotti e potrà essere ricostruita nelle fattispecie concrete anche facendo riferimento ai precedenti in tema di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e per agganciamento. Si pone inoltre all'interprete il compito di stabilire se come mutano i rapporti tra gli artt. 29 e 30 c.p.i. e la disciplina della concorrenza sleale; e quale spazio resta per la tutela nazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il sintagma "opzioni finanziarie" abbraccia un florilegio di figure contrattuali, più o meno distanti dal paradigma dell'opzione di diritto comune di cui all'art. 1331 c.c. E' scopo del presente studio individuare i caratteri peculiari delle diverse tipologie di financial options, isolarne il tratto comune ed indagarne, sul terreno giuridico le ricadute.
La riflessione abbraccia, ovviamente, anche i problemi personali e patrimoniali posti dalla dissoluzione delle convivenze non fondate sul matrimonio. Vengono individuati i principi di fondo e le finalità che la regolamentazione della materia deve soddisfare. Particolare attenzione è dedicata, da una parte, all'attuale tendenza alla valorizzazione dell'autonomia delle parti interessate; dall'altra, alla tutela del superiore interesse dei figli, pure per quanto concerne le loro esigenze abitative.
., prende spunto da una sentenza di merito che abbraccia una lettura innovativa, ma del tutto minoritaria, della questione relativa alla sufficienza della conclusione di un preliminare di vendita d'immobile abusivo affinché il mediatore possa vantare il diritto alla provvigione, per soffermarsi sulla questione della natura della mediazione tipica ed atipica anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 16382 del 2009 e delle successive pronunce giurisprudenziali in argomento.
Quest'ultima fattispecie, come lascia intendere la rubrica, abbraccia più condotte corruttive dell'''intraneus'', che vanno da quella meno carica di offensività e che ha per oggetto il mero compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio, alla dazione ''a futura memoria'', vale a dire in vista di futuri e imprecisati favori sino alla più grave condotta di asservimento duraturo e costante della funzione agli interessi del privato. L'attuale incriminazione, così come ristrutturata, suscita forti perplessità sul piano politico-criminale, finendo per reprimere con lo stesso trattamento sanzionatorio, comportamenti criminosi della più diversa pregnanza offensiva.
L'amore umano armonizzato è un "eros" toccato e rinato dall'Eterno, che abbraccia il tempo e trova in esso il modo prediletto di costruire un amore forte, genialmente creativo, giusto, senza negare la propria corporeità. L'"agape" non distrugge l'"eros", ma lo custodisce e lo esalta, offrendoci dunque quella libertà autentica necessaria per amare: per amare nella differenza, rispondendo al dono con il dono di noi stessi e accogliendo la fecondità dell'amore vero che non è mai sterile.
Ne scaturisce una immagine della coesione sociale quale formula di sintesi (nel contempo fine e processo) che abbraccia interventi idonei a rendere costituzionalmente sostenibili le differenze tra consociati, in un quadro in cui interagiscono i princìpi di democrazia, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà, di eguaglianza sostanziale.
Immunità e crimini di guerra: la Consulta decreta un "plot-twist", abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di danno
Il legislatore italiano ha introdotto una disciplina che, se pure di natura promozionale, si propone di ridurre drasticamente lo spreco alimentare, fenomeno estremamente complesso che abbraccia materie molto diverse quali la tutela dell'ambiente, il contrasto alla povertà, il rilancio del comparto agricolo.
Dallo studio emerge come non sia sufficiente l'introduzione di una disciplina legislativa sul consumo di suolo, o una codificazione secca di limiti quantitativi, ma occorra ripensare la pianificazione urbanistica come parte necessaria di una funzione più complessa, che compendia e abbraccia le diverse componenti, economiche, sociali, ambientali e paesaggistiche del territorio.
Nonostante un timido sforzo terminologico - la cui finalità avrebbe voluto essere quella di trovare una soluzione di compromesso - la Corte di cassazione abbraccia e rafforza l'orientamento più rigido in terna di prova contraria nell'accertamento sintetico che, invero, sembrava in via di superamento negli ultimi due anni. In particolare, la Corte aderisce a quell'orientamento secondo il quale, per vincere le presunzioni in tema di accertamento sintetico, il contribuente deve provare il nesso eziologico tra denaro movimentato nel periodo d'imposta ed esborsi effettuati nel medesimo lasso temporale. Tale prova, tuttavia, non sembra avere fondamento normativo testuale. La Corte ha aggiunto elementi nuovi alla fattispecie legale normativamente prevista, operando oltre i limiti giurisdizionali che le sono propri, con ciò riproponendo all'interprete anche riflessioni sui rischi derivanti dalla sovrapposizione dei poteri legislativo e giudiziario. La Riforma del 2010 sembra aver reso più ampia e meno rigorosa la prova contraria che il contribuente può fornire nell'ambito dell'accertamento sintetico, rafforzando al contempo il contraddittorio endoprocedimentale. Sede, quest'ultima, in cui potrebbe trovare spazio una valutazione più serena delle prove fornite dal contribuente e, soprattutto, disancorata da ardite esegesi.