In effetti, le regole di deducibilità della variazione della riserva sinistri di tali compagnie risultano allineate a quelle che presidiano alla rilevanza fiscale delle rettifiche su crediti, di talché un intervento che abbracci queste ultime senza una corrispondente modifica delle prime risulterebbe ingiustificatamente privo di coerenza e sistematicità.