Allo scopo di abbozzare una soluzione del problema, spesso agitato in dottrina, relativo alla compatibilità tra arbitrato libero e tutela cautelare statale, l'A. procede in primo luogo a delineare la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale, ponendo in rilievo che nel secondo, a differenza del primo, non vi è una postulazione di giudizio secondo l'ordine statale (del quale si chieda l'accertamento e la conseguente restaurazione), quanto una attività di concretamento interna ad un ordine privato. Esso si distacca dalla giurisdizione statale ancor più del primo. Donde la coerenza del rifiuto dello Stato di intervenire con provvedimenti autoritativi adietti al procedimento arbitrale. Tra le soluzioni proposte fino ad oggi - che vengono passate in rassegna nello scritto - quelle che propendono per l'ammissibilità delle misure cautelari, pur in diverso modo, fanno leva su un collegamento tra esso e la giurisdizione statale (ad es. rinuncia temporanea alla giurisdizione). Il che comporta almeno due momenti di squilibrio: rispetto alla stessa volontà delle parti, che hanno scelto di ricorrere ad un ordine altro e diverso da quello statale; tra le parti stesse, in quanto che l'una di esse, quella cioè che ha in ipotesi ottenuto la misura cautelare, dotata di forza esecutiva ma frutto di una cognizione solo sommaria, beneficia di uno "strumento di pressione" rispetto all'altra. Di qui la prospettazione di una soluzione basata sulla formazione procedimentale della decisione arbitrale: i giudici privati potranno infatti emanare lodi parziali, suscettibili - stando alla giurisprudenza della Suprema corte riguardante il lodo arbitrale libero "tout court" - di sostanziare prova scritta ai sensi degli artt. 633, comma 1 n. 1 e 634 c.p.c..
Infine, in una parte conclusiva, l'autore cerca di abbozzare i potenziali usi ai quali si potrebbe prestare un tipo di analisi giuridica come quella proposta dalla "Critical Race Theory" anche nel contesto europeo, segnalando alcune recentissime pubblicazioni che paiono aprire nuovi spiragli di interesse.