E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 40000 a L. 400000: 1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave.
E' punito con l'ammenda da L. 40000 a L. 400000: 1) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare; 2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni; 3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.