La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane, o di guide telefonche per determinate zone, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini, sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.
L'esercente la rete telefonica urbana risponde, all'esercente la rete interrurbana, delle tasse per le conversazioni dal domicilio dei propri abbonati.
Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione telegrafica delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.
Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino interrurbano autorizzati dal Ministero delle comunicazioni anche a tale servizio.
Nelle zone accordate in concessione, i Comuni o gli altri Enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 214, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa quando vi siano almeno venticinque abbonati da collegare fra loro.
Il concessionario è obbligato a collegare, su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'industria privata per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, nonchè delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da parte del concessionario.
Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, guide telefoniche o estratti, supplementi, notiziari o bollettini sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219, 220 e 221, è punito con l'ammenda sino a L. 10000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino, anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.
Quando le conversazioni interrurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una sovratassa nella misura stabilita dal Ministero delle comunicazioni. L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio, è tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domanderà in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni.
La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati del Regno o di guide telefoniche generali o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini, sono riservate esclusivamente al Ministero delle comunicazioni, che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari di servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero.
Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni
Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane
La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.
Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane
Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche
Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone
E' in facoltà dell'Amministrazione stabilire analoga soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati.
Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi, tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme stabilite nel regolamento.
Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.
L'esercente la rete telefonica urbana risponde verso l'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro domicilio o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici dello stesso esercente la rete urbana.
Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento o gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli artt. 287 e 288, è punito con l'ammenda fino a lire 400000.
La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.
Nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione, può essere stabilito l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura e con le modalità previste al secondo comma.
Nelle zone accordate in concessione, i comuni o gli altri enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 281, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa, quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro.
La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente all'Amministrazione che vi provvede direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.
Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una soprattassa nella misura stabilita con decreto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il concessionario è obbligato a collegare su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal regolamento, uno o più apparecchi, in derivazione interna dall'apparecchio principale, o, impianti accessori, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.
Il commento affronta la sentenza in rassegna in cui il Tribunale si è pronunciato sulla causa proposta da due "abbonati RAI" nei confronti della concessionaria del servizio pubblico e del Ministero delle Finanze. In essa si richiedeva di accertare la (duplice) illegittimità comunitaria della normativa nazionale relativa al c.d. canone con riferimento, in primo luogo, alla violazione del combinato disposto degli artt. 82 e 86 comma 1 Trattato CE e, in secondo luogo, con riferimento alla violazione dell'art. 88 comma 3 ultima parte del Trattato. Le parti attrici, in conseguenza di tale (presunta, duplice) illegittimità richiedevano la declaratoria della "non debenza ex parte actoris" del canone con integrale restituzione delle somme indebitamente percette ai sensi dell'art. 2033 c.c. Nel commento si sostiene la correttezza della decisione del Tribunale di Venezia la quale ha rigettato entrambe le "causae petendi". Con riferimento alla prima "causa petendi" (illegittimità della normativa per violazione del combinato disposto degli artt. 82 e 86 Trattato CE) nel commento si sostiene che la giurisprudenza relativa al combinato disposto degli artt. 82 e 86 non è applicabile al caso di specie, in quanto la RAI, inter alia, non detiene una posizione dominante sullo specifico mercato rilevante. Con riferimento alla seconda "causa petendi" (illegittimità della normativa statale relativa al c.d. canone di abbonamento radiotelevisivo per - presunta - violazione, da parte dello Stato italiano, dell'obbligo previsto dall'art. 88 comma 3 ultima parte Trattato CE) nel commento si sostiene che il Tribunale di Venezia ha correttamente statuito la carenza di interesse degli attori ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità comunitaria, ex art. 88 comma 3 Trattato CE, degli atti di erogazione del (presunto) aiuto di Stato; atti costituiti dal "finanziamento" a favore della RAI. Infatti, la dichiarazione di illegittimità di tali atti di finanziamento non determina - ai sensi dell'art. 88 comma 3 ultima parte Trattato CE - il diritto delle parti attrici di ricevere, né dallo Stato italiano, né tanto meno dalla RAI, la restituzione delle somme percette dall'amministrazione finanziaria dello Stato in modo (assertivamente) illegittimo.
Il servizio universale, l'elenco abbonati e gli obblighi di cooperazione tra i concorrenti
La sentenza ricollega tale obbligo alla produzione degli elenchi telefonici universali e lo circoscrive, in linea di principio, alle informazioni necessarie ad identificare gli abbonati. Il costo per i terzi delle "informazioni utili" può coprire soltanto le attività di trasferimento, non quelle di raccolta.
La promozione del servizio di informazione abbonati fra concorrenza sleale e illecito antitrust
Il caso de quo, infatti, attiene ad una serie di domande formulate in sede cautelare a strettissimo ridosso dell'1 ottobre 2005: data a partire dalla quale ha trovato piena e definitiva attuazione la liberalizzazione del servizio di informazione abbonati, attraverso l'inizio dell'operatività delle varie numerazioni "12xy" all'uopo autorizzate. La conclusione cui perviene il Collegio è nel senso dell'insussistenza di una condotta illecita reprensibile ex art. 2598 c.c., nonché dell'assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 82 del Trattato CE, quali la detenzione di una posizione dominante in capo a Telecom e gli estremi di una condotta, anche solo astrattamente, abusiva, ad essa imputabile.
Altre caratteristiche peculiari delle "pay"-TV si riferiscono alla presenza di una rete di distributori o "team" di vendita, di un sistema di gestione abbonati, di una tecnologia di accesso condizionato (al fine di limitare l'accesso ai servizi ai abbonati paganti) e di altre funzionalità delle tecnologie digitali. Secondo la Commissione, infatti, il fatto che gli abbonati siano disposti a pagare somme considerevoli per la "pay"-TV indica chiaramente che la "pay"-TV è un prodotto diverso con "utility extra". Nel caso "NewsCorp/Telepiù", la Commissione ha confermato tale approccio, puntualizzando, però, che i fenomeni di digitalizzazione e la convergenza possono rendere più sfocata la distinzione, ormai tradizionale, tra mercato "pay"-TV e FTA-TV. Inoltre, recenti contributi della teoria economica (ad esempio, la teoria dei "multi-sided markets") hanno messo in luce vari aspetti del funzionamento di settori complessi e differenziati, quale quello televisivo, evidenziando gli errori più frequenti nella definizione del mercato rilevante. Alla luce di tutti i fattori di cui sopra, nel presente articolo si valuterà l'opportunità di una revisione dei criteri per la definizione del mercato rilevante, che hanno portato alla tradizionale distinzione tra FTA-TV e "pay"-TV, e l'eventuale presenza, nell'attuale scenari italiano, di elementi in supporto di tale revisione.
Ecco perché si è pensato di offrire ai lettori, abbonati a una Rivista poliedrica (anziché un'esegesi delle singole novità normative) alcune riflessioni di ordine sistematico sul rapporto tra le più importanti innovazioni introdotte dalle ultime riforme delle procedure concorsuali e gli istituti generali del diritto civile, che invece dovrebbero rappresentare un punto fermo, per poi tentare una lettura d'insieme, costituzionalmente orientata. Lo scopo di questa rassegna dottrinale è anche quello di stimolare un dibattito tra civilisti e gius-commercialisti su un tema attuale (e ancora in divenire), per intavolare un confronto tra diversi settori disciplinari che, pur senza avere la pretesa di fornire suggerimenti al Legislatore, potrebbe essere costruttivo.