(Assicurazione in abbonamento).
L'assicurazione stipulata dal vettore in abbonamento, in adempimento dell'obbligo previsto nell'articolo 941, si applica a tutti i passeggeri trasportati dagli aeromobili in servizio sulle linee dal vettore medesimo esercitate.
Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni senza regolare abbonamento è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.
Le stampe periodiche, spedite in abbonamento a termini dell'art. 55, debbono essere consegnate agli uffici postali con dichiarazioni scritte, che ne indichino le quantità.
Le copie dichiarate in meno si addebitano al conto in abbonamento, anche per le spedizioni precedenti, senza oltrepassare il numero di 10.
I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interrurbane, esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.
Il concessionario è obbligato a collegare, su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Pel pagamento delle tasse è aperto apposito conto in abbonamento.
Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni, e le eventuali successive variazioni, nonchè le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni.
L'imposta non si applica sui titoli emessi prima del 26 agosto 1954 che in virtù di leggi speciali erano esenti dall'imposta di negoziazione o compresi in un regime di abbonamento.
Per le cartelle fondiarie ed edilizie e per le cartelle agrarie di miglioramento l'imposta si applica maggiorando di dieci centesimi per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti in abbonamento, giusta le relative norme, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione non si applica sopra i mutui definiti prima del 26 agosto 1954.
Abbonamento al servizio
Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane
Servizi notturni in abbonamento - Prenotazioni ad ora fissa per la stampa
Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel regolamento di servizio.
Le polizze di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
Il regolamento di servizio deve essere approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la polizza di abbonamento non deve contenere condizioni in contrasto con il regolamento stesso e con le leggi vigenti.
L'esercente il servizio ha diritto di chiedere all'abbonato la assunzione in abbonamento di altre linee qualora accerti che il numero delle chiamate non seguite da comunicazione, per l'occupazione delle linee di cui già dispone, risulti così elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio.
Il concessionario è obbligato a collegare su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal regolamento, uno o più apparecchi, in derivazione interna dall'apparecchio principale, o, impianti accessori, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.
E' data facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294.
Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni e le eventuali successive variazioni, nonché le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con riferimento alla seconda "causa petendi" (illegittimità della normativa statale relativa al c.d. canone di abbonamento radiotelevisivo per - presunta - violazione, da parte dello Stato italiano, dell'obbligo previsto dall'art. 88 comma 3 ultima parte Trattato CE) nel commento si sostiene che il Tribunale di Venezia ha correttamente statuito la carenza di interesse degli attori ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità comunitaria, ex art. 88 comma 3 Trattato CE, degli atti di erogazione del (presunto) aiuto di Stato; atti costituiti dal "finanziamento" a favore della RAI. Infatti, la dichiarazione di illegittimità di tali atti di finanziamento non determina - ai sensi dell'art. 88 comma 3 ultima parte Trattato CE - il diritto delle parti attrici di ricevere, né dallo Stato italiano, né tanto meno dalla RAI, la restituzione delle somme percette dall'amministrazione finanziaria dello Stato in modo (assertivamente) illegittimo.
Diniego di rilascio del duplicato di una tessera di abbonamento rubata e risarcimento del danno
La Cassazione si occupa del problema relativo al mancato rilascio del duplicato di una tessera di abbonamento al campionato di calcio e la conseguente richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale dinanzi al giudice di pace, facendo un'importante precisazione a proposito della cosiddetta equità "formativa" o "sostitutiva" di norme di diritto sostanziale.
Nello stesso provvedimento però vengono toccate anche questioni inerenti la rilevanza della irregolarità (genericità della spiegazione sulla riduzione dei ratei passivi per importo ingente), misurata con riferimento alla percentuale (37 per cento) del patrimonio netto contabile, e alla corretta applicazione del principio di competenza, che non può essere disatteso nella formazione del bilancio (capitalizzazione di costi pluriennali sostenuti nel 1973 nell'esercizio 1974; ratei attivi quale quota parte dei canoni di abbonamento di pertinenza dell'esercizio 1973 corrisposti dall'amministrazione dello Stato nel 1974 e pertanto contabilizzati in questo bilancio), soprattutto con giustificazioni poco fondate (prassi seguita dalle aziende produttrici e fornitrici di servizi pubblici, incertezze circa l'applicazione della norma fiscale).
Anche se la maggior parte di tali telefonini ad uso "privato" sfugge di fatto all'applicazione della tassa per mancanza di "abbonamento", questa resta applicabile per gli altri, coinvolgendo anche utenze di enti pubblici. Per questi, peraltro, la poca chiarezza della norma aveva causato tempo fa il verificarsi di imbarazzanti casi di evasione "involontaria". Trattandosi di un mondo in continua evoluzione, e approssimandosi ormai la completa integrazione fisso-mobile dello strumento telefonico, sarebbe opportuno rivedere criticamente il presupposto di applicazione della tassa che è tuttora ancorata a ciascun dispositivo per il cui utilizzo è necessaria una "licenza" (o un abbonamento di questa sostitutivo) che, per i normali "telefonini", appare oggi francamente ingiustificata.
E' vessatorio il canone di abbonamento telefonico?
Il Giudice di pace di Campi Salentina (Lecce) ha condannato la compagnia telefonica Telecom a rimborsare nei confronti di un proprio cliente gli importi del canone di abbonamento telefonico di rete fissa. Per il giudice di pace, la clausola del canone di abbonamento contenuta nel contratto è nulla ed inefficace perché contra legem, contraria cioè a quanto stabilito dal d.lg. n. 259/2003 contenente il Codice delle comunicazioni elettroniche. L'argomentazione non persuade. Si tratterà, piuttosto, di valutare - sotto il profilo della vessatorietà - il corretto esercizio dell'autonomia contrattuale.
Sempre in materia di telefonini, si segnala inoltre la richiesta avanzata all'Agenzia delle entrate da un'Associazione di consumatori per conoscere se i "videocellulari" e numerosi altri strumenti tecnologici similari debbano considerarsi "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" soggetti al pagamento del canone di abbonamento TV ai sensi del r.d. n. 246/1938 e del d.lg. luogotenenziale n. 458/1944. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 103/E del 2008, ha affermato che la definizione di tale tipologia di apparecchi esula dalla propria competenza e rientra invece in quella del Ministero delle comunicazioni.
È stata prorogata la detrazione per le spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti, per le spese di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico e per gli oneri relativi al recupero del patrimonio edilizio del 36 per cento. Il legislatore ha inoltre trasformato la detrazione delle spese sostenute dai genitori per le rette pagate agli asili nido attribuendole carattere definitivo.
La suddetta interpretazione non appare, peraltro, condivisibile perché essa non trova il supporto del dato testuale della norma e viene anzi smentita dall'esame dell'evoluzione normativa che ha condotto dalla vecchia imposta di abbonamento di cui alla l. 1228/1962 alla nuova imposta sostitutiva di cui al d.p.r. 601/1973. E ciò senza voler considerare che, comunque, ben appare sostenibile una più ampia definizione di investimenti produttivi in grado di ricomprendere l'erogazione di somme per il ripianamento di debiti pregressi.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari in abbonamento è ancora in vigore, non essendo stata abrogata la disposizione che la prevede. La giurisprudenza maggioritaria sostiene la tesi contraria, sebbene gli argomenti utilizzati appaiano troppo deboli. Le profonde modifiche avvenute nel settore della telefonia dovrebbero, in ogni caso, far meditare sull'opportunità di rivedere questa tassa, il cui presupposto impositivo appare sempre più privo di giustificazione.
La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 90/E del 2012 ha chiarito i rapporti intercorrenti tra il regime speciale IVA dell'editoria e quello delle ''vendite a distanza'', nella specie di giornali quotidiani sotto forma di cessioni in abbonamento poste in essere da un editore comunitario non residente nei confronti di privati consumatori italiani. L'occasione è utile per evidenziare, da un lato, alcuni disallineamenti che caratterizzano, dal punto di vista della natura delle operazioni, la normativa interna rispetto a quella comunitaria anche in riferimento al regime autorizzatorio delle operazioni intracomunitarie e, dall'altro, l'esigenza di specifici chiarimenti sui presupposti per l'applicazione del ''reverse charge'' a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010.
Sufficiente unanimità di opinioni si registra sulla sua non applicabilità ai procedimenti per ingiunzione, a quelli di opposizione, nonché al procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. c) Il cd. contratto di abbonamento telefonico. Il cd. contratto di abbonamento telefonico viene inquadrato dalla prevalente giurisprudenza nella figura della somministrazione, con recente adesione della dottrina. Gli interpreti sono concordi nel ritenere che la regolamentazione di molti elementi del contratto di abbonamento da parte di disposizioni legislative speciali (anche amministrative), ne additi la commistione con elementi pubblicistici, in grado di condizionarne il contenuto minimo essenziale, dal che si è desunta l'assimilazione ad un contratto per adesione spurio. Pacificamente ne è stata riconosciuta la natura di contratto a prestazioni corrispettive, a forma libera e perfezionantesi, secondo le regole generali ex artt. 1325 e 1326 c.c., nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del destinatario. d) La casistica. Viene esaminata l'ampia casistica delle controversie tra clienti e società di telecomunicazioni, cosi suddivisa: a) mancata fornitura dell'utilità oggetto del contratto in capo al gestore, accompagnata dalla di lui colpevole inerzia; b) fornitura di beni e/o servizi non richiesti in sede di stipula; c) restituzione di somme a vario titolo illegittimamente addebitate al cliente: d) inopinato mutamento da parte del gestore degli aspetti soggettivi ed oggettivi del contratto; e) errori od omissioni negli elenchi telefonici; f) disconoscimento del traffico da parte del cliente, g) inadempimento dell'operatore ad offerte promozionali.
Emerge una pressoché totale carenza motivazionale della decisione della Corte di cassazione, relativa all'obbligo di pagamento della tassa sui cellulari in abbonamento, che, se, da un lato, contribuisce al perfezionamento di quello che può definirsi un totale ''revirement'' rispetto a quella giurisprudenza di merito che, al contrario, aveva permesso ai contribuenti di coltivare delle speranze fondate, dall'altro lato, si ritiene non possa di certo riuscire a giustificare, quanto meno da sola, tale presa di posizione.
È dovuta la tassa di concessione sui cellulari in abbonamento
Con una norma di interpretazione autentica inserita nel D.L. n. 4/2014, emanata in vista della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il legislatore chiarisce che la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari in abbonamento è in vigore, in quanto il contratto di abbonamento si considera "documento sostitutivo" della licenza.
La Commissione tributaria di I grado di Trento, con sentenza n. 82 del 2013, si è espressa nel senso della legittimità di un ruolo emesso per omesso versamento del canone, considerando irrilevanti, sia il mancato utilizzo del servizio pubblico, sia l'esistenza di un abbonamento al servizio televisivo di un altro operatore; quel che rileva, ai fini dell'insorgenza del presupposto impositivo, è il possesso di un apparecchio radiotelevisivo. Tale soluzione appare criticabile e si impone la ricerca di un'alternativa.
Nello scritto viene esaminata la duplice limitazione che nel diritto interno osta al recupero dell'IVA, fatturata ma non incassata dai clienti insolventi, da parte delle imprese che forniscono servizi in abbonamento e si mette in evidenza come tale limitazione si ponga in contrasto con i principi comunitari di neutralità, effettività e proporzionalità delle misure antiabuso.
In definitiva, la riforma rappresenta un'occasione persa due volte, considerato che la coeva nuova disciplina del c.d. canone di abbonamento alla RAI (l. n. 208/2015) sembra poter dare finalmente certezza di risorse alla RAI, realizzando così la seconda condizione per assicurare l'effettiva indipendenza del servizio pubblico, accanto all'autonoma dalla politica.