Gli AA. hanno preso in considerazione luci ed ombre della normativa concernente la tutela dell'invalidità civile e le ulteriori agevolazioni economiche mirate quali, nella fattispecie, il c.d. assegno di accompagnamento previsto dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980, di cui possono usufruire quegli invalidi civili e mutilati che, totalmente inabili per malattia fisica o psichica, siano impossibilitati a deambulare senza l'aiutop permanente di un accompagnatore oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua.