Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
I rilevanti interessi coinvolti nel licenziamento di un lavoratore, abbinati alla eccessiva durata del rito del lavoro, anche dopo la riforma del 1973, hanno però condotto la giurisprudenza verso un riconoscimento quasi indiscriminato del diritto di accedere alla procedura d'urgenza. Si è così assistito ad uno snaturarsi del procedimento ex art. 700 c.p.c., che ha riguardato entrambi i suoi indefettibili presupposti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Tale situazione ha iniziato, tuttavia, a mutare verso la fine degli anni '90, quando sempre più giudici hanno deciso di attenersi al disposto del codice di rito. Le ordinanze in commento, seppur con alcune deviazioni, paiono confermare tale tendenza, la quale può definirsi ormai consolidata. Ciò, ovviamente, lascia aperto, ed anzi esaspera, il problema dell'eccessiva lunghezza dei processi, soprattutto qualora venga in gioco l'applicazione dell'art. 18 St. lav.