La Corte, tuttavia, non ha eliminato la presunzione, ma l'ha trasformata in relativa, sicché l'interessato può essere ammesso al beneficio a condizione che dimostri il suo stato di non abbienza.
L'A. ne ripercorre i tratti salienti, esaltando i rilievi di incostituzionalità, sollevati nelle ordinanze di rimessione e condivisi dalla Corte che, così opinando, ha ristabilito il titolo della "non abbienza", quale requisito principe per accedere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Appare invece preferibile rimuovere il divieto, riconoscere il patrocinio a chi lo richiede, prevedere controlli immediati e seri sulla veridicità della "non abbienza", sanzionare senza ritardo le false dichiarazioni (che si risolvono in una truffa ai danni delle Stato), mettere in chiaro l'obbligo di restituire le "spese di difesa" anticipate dallo Stato ove sopravvenga lo stato di "abbienza".