Partendo, quindi, dalla decisione in commento - dove il Tribunale, sulla base di un giudizio in concreto della confondibilità, ha ritenuto insussistente la contraffazione tra i segni, perché la diversità di colori, sequenza, numero e dimensione delle bande, rappresentano diversità idonee ad escludere il rischio di confusione - gli AA. offriranno una rassegna di casi analoghi aventi come denominatore comune l'uso di strisce in funzione di abbellimento (e non solo).