Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente «arresto» per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e «via libera» per coloro che si trovano di fianco.
Come noto il 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica lo aveva rinviato alle Camere chiedendo una nuova deliberazione al fine di emendare alcune criticità che rischiavano di abbassare le tutele del lavoratore al di sotto della soglia costituzionale. La legge, dopo un'intensa e serrata navetta tra i due rami del Parlamento, è stata definitivamente approvata dalla Camera il 19 ottobre 2010 e pubblicata in G.U. il 9 novembre 2010. Si tratta di un complesso normativo ponderoso, il cui impatto sugli operatori è paragonabile a quello in passato avuto dalla c.d. Legge Biagi e fose anche maggiore, in quanto quest'ultima ha operato sulle fattispecie, ma non ha modificato il modus operandi dei professionisti che, invece, sarà radicalmente mutato dalla nuova riforma. In attesa dell'attuazione delle numerose e importanti deleghe contenute nel medesimo provvedimento (lavori usuranti, riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, congedi, aspettative, permessi, assistenza a portatori di handicap, ammortizzatori sociali, apprendistato, etc.) si segnalano di seguito alcune delle novità più rilevanti relative al settore privato, destinate ad entrare in vigore a breve.
Riflettendo sull'attualità del pensiero di Beccaria, nel duecentocinquantesimo anniversario della pubblicazione del libro "Dei delitti e delle pene", emerge il tema fondativo della legalità processuale, categoria rimasta a lungo trascurata e ora sopravanzata dalla creatività della giurisprudenza, che, anche mediante l'appello ai "milieu" sopranazionali, tende ad abbassare le garanzie dell'imputato rispetto al livello assicurato, a partire dai postulati illuministici, dall'interpretazione formale delle regole di funzionamento del rito penale.
A ciò si aggiunge la valorizzazione del principio della buona fede e del comportamento diligente tenuto dagli operatori economici, i quali, tuttavia, non possono permettersi di abbassare la guardia in quanto, sia la problematica connessa all'adesione a una logica sostanzialistica in tema di verifica della soggettività, sia quella connessa al regime delle prove delle cessioni intracomunitarie restano, ad oggi, non definitivamente chiarite.
Il legislatore italiano ha dunque imboccato la strada giusta verso un carcere più umano e meno iniquo: importa ora non abbassare la guardia.