., pur riconoscendo che ciò ha determinato una certa equivocità, sostiene l'opportunità non di abbandonarlo, bensì di conservarlo: con l'obbligo, però, di qualificare chiaramente le diverse impostazioni, in modo da favorire sia la presa di coscienza dell'attuale conflitto di visioni, sia l'utilità di un confronto tra queste teorie rivali. Solo puntualizzando quanto le accomuna e quanto le differenzia sarà possibile mettere in dialogo i diversi orientamenti, nella consapevolezza che sul tema della persona va cercata la risposta all'interrogazione antropologica, che, dopo l'antropocentrismo moderno e l'antiumanesimo postmoderno, si è resa impellente dal punto di vista teoretico ed etico.
Il Tribunale di Genova ha accordato il risarcimento del danno non patrimoniale ai proprietari di un appartamento allagato a seguito di un violento temporale notturno, che erano stati costretti ad abbandonarlo per alcuni giorni, riconoscendo la lesione di principi costituzionali quale, in primis, quello all'inviolabilità del domicilio. b) Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà. Nel nostro ordinamento, sembra doversi negare la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà, posto, da un lato, che l'art. 42 Cost. riconosce come la proprietà svolga anche funzione sociale e, dall'altro, che, secondo le S.U. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), il risarcimento di cui si tratta potrebbe essere accordato solo a fronte della lesione di un diritto costituzionale inviolabile della persona; tuttavia, tale posizione dev'essere rivista, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che, tra l'altro, ha incorporato nel diritto dell'Unione Europea la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale, all'art. 1, del 1° Protocollo addizionale, contempla proprio il diritto di proprietà. c) Sulla preferenza a riconoscere la lesione del diritto all'abitazione piuttosto che al diritto di proprietà. Nonostante che, per quanto detto, possa ritenersi ammissibile accordare il risarcimento di un danno non patrimoniale anche per lesione del diritto dominicale, il Tribunale di Genova non ha avuto riguardo al diritto di proprietà in sé considerato, bensì al principio dell'inviolabilità del domicilio, che, a ben vedere, dev'essere in realtà intesa come inviolabilità dell'abitazione, principio peraltro già evocato da altri giudici di merito occupatisi di casi analoghi. d) In conclusione. Il Giudice genovese sembra avere voluto risarcire la lesione del diritto all'abitazione a prescindere dal fatto che i soggetti lesi erano anche proprietari dell'immobile; tuttavia, le sollecitazioni provenienti da fonti esterne, in primis dalla Convenzione EDU, dovrebbero indurre a prendere seriamente in considerazione anche istanze risarcitorie volte ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà. Va, inoltre, evidenziato come il Giudice in questione, pur avendo parlato puramente e semplicemente di danno morale, si sia in concreto per lo più riferito a pregiudizi di tipo "esistenziale", attinenti alle abitudini di vita degli attori. E se è vero che la distinzione tra le diverse sottocategorie immaginabili di danno morale ha perso, ormai, un'autonoma rilevanza, in considerazione di quanto deciso dalle S.U. nel 2008, è, d'altra parte, altrettanto vero che una mancata più precisa qualificazione dei pregiudizi patiti, lasciando nell'ombra i tratti caratterizzanti le situazioni di volta in volta prese concretamente in considerazione ai fini del risarcimento, rischia di generare incertezze e ambiguità in sede di quantificazione del danno.