L'A. sottolinea come nelle controversie che hanno ad oggetto la contestazione dello sfruttamento di segni distintivi o della notorietà o immagine aziendale altrui, occorra sia dirimere la questione dell'individuazione del soggetto che possa vantare effettivamente la priorità temporale del segno, sia quella relativa al requisito primo della vasta dimensione dello stesso tra il pubblico e, cioè, di notorietà, specificando che quest'ultimo è indipendentemente dal fatto che la diffusione sia avvenuta in ambito pubblicitario o abbaia avuto carattere puramente commerciale.
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