Nei centri abitati è vietato l'uso dei proiettori a luce abbagliante.
Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 109, comma primo, si debbono tenere accesi durante la marcia sui veicoli a motore i dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati: a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione; b) quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente: i proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione; c) quando l'illuminazione pubblica manchi e si superi la velocità di 40 chilometri all'ora: i proiettori a luce abbagliante e le luci posteriori di posizione. I conducenti, se incrociano altri veicoli, approssimandosi a questi debbono adoperare i proiettori a luce anabbagliante e diminuire la velocità.