L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
L'A. passa in rassegna la normativa, abrogata ed imperante, in tema di riscontro diagnostico, analizzandola ed evidenziando, in particolare, quegli aspetti dottrinali e pratici che maggiormente attengono all'attività dei Servizi di Medicina Legale nelle AA.SS.LL:. Esamina, inoltre, l'accertamento giudiziale della causa della morte ex art. 116 disp. att. c.p.p., proponendo alcune modalità operative da parte dei Medici Legali delle AA.SS.LL. a supporto dell'opera della Magistratura.
Il riscontro diagnostico nel Servizi di Medicina Legale delle AA.SS.LL. e l'accertamento giudiziale della causa di morte ex art. 116 disp. att. c.p.p.
La seconda sentenza in esame, pronunciata dal Tribunale di Campobasso, si pone espressamente in contrasto con la suddetta pronuncia della cassazione affermando che l'obbligo generale di vigilare sul fenomeno del randagismo spetterebbe alle AA.SS.LL, in forza dell'interpretazione della legge statale, mentre i Comuni, salvo che venga disposto diversamente dalle singole normative regionali di attuazione, hanno unicamente l'obbligo di provvedere alla realizzazione e alla gestione dei canili.