Il TRISE, il nuovo tributo comunale sui servizi destinato a sostituire la TARES, non fa altro che introdurre un ulteriore nuovo tributo, la TASI, orientato a compensare le perdite di gettito derivanti dall'esclusione dall'IMU delle abitazioni principali non di lusso (diverse da quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9). Nella sostanza, la TASI, tranne che per l'individuazione dei soggetti debitori quando il titolare del diritto reale sull'immobile è diverso dal conduttore, si comporta come una vera e propria addizionale IMU dell'1 per mille di aliquota base. La potestà impositiva dei Comuni è limitata; tuttavia, le aliquote massime d'imposizione delle diverse categorie d'immobili (IMU + TASI) vedono comunque un incremento dell'1 per mille. La TASI, inoltre, non prevede alcuna forma di detrazione minima; pertanto, i proprietari di abitazioni principali con valore catastale basso, adesso esclusi - nei fatti - dall'IMU, dovranno pagare la TASI.
Nella disciplina a regime sono confermate l'esclusione dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate, con la sola eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e la previsione del versamento in tre rate per i soli enti non commerciali. Prevista a regime anche la deducibilità del 20% (30% solo per il 2013) dell'imposta pagata dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo, finanziata però con il ripristino parziale dell'IRPEF [imposta sul reddito delle persone fisiche] sui fabbricati non locati, ad uso abitativo, ubicati nello stesso Comune in cui è sito l'immobile adibito ad abitazione principale.
Dal 1º gennaio 2014 si considerano di lusso, ai fini dell'inapplicabilità delle agevolazioni previste per l'imposta di registro con riferimento alla prima casa, gli immobili accatastati A1, A8 e A9. Ai fini IVA continuano invece ad applicarsi i criteri attualmente in vigore previsti dal D.M. 2 agosto 1969. Il condivisibile chiarimento è stato fornito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2014. Una soluzione diversa avrebbe significato la modifica "tacita" del D.P.R. n. 633/1972; tale modifica normativa (non espressa) non è sostenibile se si considera l'origine comunitaria dell'IVA, dovendo ogni intervento del legislatore essere conforme alle previsioni contenute nelle direttive comunitarie.