Recentemente l'ACGIH ha proposto sia una modifica del TLV riducendolo da 5 a 0,2 mg/m3 ed affiancando la dicitura di cancerogeno di classe A2 indipendentemente dal tipo di preparazione e dal grado di raffinazione dell'olio minerale utilizzato.
A1) Occorre riempire di contenuto la nozione di crisi evitando l'appiattimento rispetto a quella di insolvenza (si propone di interpretare la "crisi" come la difficoltà economica che può essere superata anche senza il ricorso a nuova finanza, agendo esclusivamente sul fronte delle passività); A2) è opportuno che la giurisprudenza attui un controllo quanto più leggero possibile in sede di ammissione, lasciando che siano i creditori a sollecitare il suo intervento, se necessario. B) Vengono rielaborate con la teoria dei giochi le ragioni che frenano l'accesso alla procedura e si propone di risolvere le inefficienze del modello adottato attingendo alle soluzioni che l'esperienza comparatisica (specialmente americana, tedesca e spagnola) offre. L'articolo si chiude con una serie di proposte di riforma. a) Rimuovere l'asimmetria tra creditori e debitore nella possibilità di proporre il concordato, consentendo anche ai creditori di rilevare la crisi sin da quando questa si manifesta in una forma curabile; b) ammettere al contempo il debitore a provare che la crisi non sussiste, offrendo garanzie sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte; c) aperta la procedura, fissare un termine breve per la formazione del passivo (secondo regole più snelle se il concordato è proposto dal debitore) e prevedere che il piano - se non è già preconfezionato - possa essere presentato entro un termine dilatorio che vincoli le parti a negoziare sotto l'ombrello protettivo della procedura; d) legittimare anche i creditori a formulare una proposta concordataria una volta decorso il termine dilatorio, come nel concordato fallimentare; e) introdurre altresì il meccanismo decisionale del concordato fallimentare, considerando dunque favorevoli tutti i voti non espressi, onde facilitare la formazione dell'accordo ed evitare l'opportunismo dettato dal disinteresse di alcuni; f) prevedere che l'insuccesso delle negoziazioni concordatarie entro un determinato lasso di tempo determini, senza necessità di ulteriore impulso, la liquidazione del patrimonio necessaria per il pagamento dei debiti; g) prevedere che tale liquidazione avvenga su base volontaria ad opera del debitore quando la crisi non ha i connotati dell'insolvenza, mentre si svolga secondo le regole del fallimento quando è accertata l'insolvenza, ad istanza di chi abbia interesse a farla rilevare, senza soluzione di continuità; h) eliminare la duplicazione di disciplina accorpando a quelle del concordato preventivo le disposizioni sul concordato fallimentare, con le opportune distinzioni.