Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Il rischio silice nei comparti ceramico e laterizi: analisi congiunta di dati assicurativi e di esposizione - abstract in versione elettronica

107275
Verdel, U.; Incocciati, E.; Massera, S.; Rughi, D. 1 occorrenze
  • 2008
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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In effetti, la presenza di minerali argillosi e feldspati in più alta concentrazione nelle mescole per ceramiche con conseguente maggior presenza di ioni A1 e soprattutto gli ioni ferro provenienti dalle cloriti, che sono componenti solo delle argille per laterizi possono spiegare la situazione descritta, con l'attenuare i primi e l'esaltare i secondi, la tossicità delle polveri, a danno del ciclo di produzione dei laterizi. Questa conclusione, naturalmente, deve ancora essere verificata attraverso nuovi studi sperimentali.

Prevenire è meglio che curare. (Proposte per "curare" il concordato preventivo che non "previene") - abstract in versione elettronica

118367
De Luca, Nicola 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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A1) Occorre riempire di contenuto la nozione di crisi evitando l'appiattimento rispetto a quella di insolvenza (si propone di interpretare la "crisi" come la difficoltà economica che può essere superata anche senza il ricorso a nuova finanza, agendo esclusivamente sul fronte delle passività); A2) è opportuno che la giurisprudenza attui un controllo quanto più leggero possibile in sede di ammissione, lasciando che siano i creditori a sollecitare il suo intervento, se necessario. B) Vengono rielaborate con la teoria dei giochi le ragioni che frenano l'accesso alla procedura e si propone di risolvere le inefficienze del modello adottato attingendo alle soluzioni che l'esperienza comparatisica (specialmente americana, tedesca e spagnola) offre. L'articolo si chiude con una serie di proposte di riforma. a) Rimuovere l'asimmetria tra creditori e debitore nella possibilità di proporre il concordato, consentendo anche ai creditori di rilevare la crisi sin da quando questa si manifesta in una forma curabile; b) ammettere al contempo il debitore a provare che la crisi non sussiste, offrendo garanzie sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte; c) aperta la procedura, fissare un termine breve per la formazione del passivo (secondo regole più snelle se il concordato è proposto dal debitore) e prevedere che il piano - se non è già preconfezionato - possa essere presentato entro un termine dilatorio che vincoli le parti a negoziare sotto l'ombrello protettivo della procedura; d) legittimare anche i creditori a formulare una proposta concordataria una volta decorso il termine dilatorio, come nel concordato fallimentare; e) introdurre altresì il meccanismo decisionale del concordato fallimentare, considerando dunque favorevoli tutti i voti non espressi, onde facilitare la formazione dell'accordo ed evitare l'opportunismo dettato dal disinteresse di alcuni; f) prevedere che l'insuccesso delle negoziazioni concordatarie entro un determinato lasso di tempo determini, senza necessità di ulteriore impulso, la liquidazione del patrimonio necessaria per il pagamento dei debiti; g) prevedere che tale liquidazione avvenga su base volontaria ad opera del debitore quando la crisi non ha i connotati dell'insolvenza, mentre si svolga secondo le regole del fallimento quando è accertata l'insolvenza, ad istanza di chi abbia interesse a farla rilevare, senza soluzione di continuità; h) eliminare la duplicazione di disciplina accorpando a quelle del concordato preventivo le disposizioni sul concordato fallimentare, con le opportune distinzioni.

"TRISE" a svantaggio delle imprese e delle abitazioni di basso valore - abstract in versione elettronica

144591
Carpentieri, Claudio 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Il TRISE, il nuovo tributo comunale sui servizi destinato a sostituire la TARES, non fa altro che introdurre un ulteriore nuovo tributo, la TASI, orientato a compensare le perdite di gettito derivanti dall'esclusione dall'IMU delle abitazioni principali non di lusso (diverse da quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9). Nella sostanza, la TASI, tranne che per l'individuazione dei soggetti debitori quando il titolare del diritto reale sull'immobile è diverso dal conduttore, si comporta come una vera e propria addizionale IMU dell'1 per mille di aliquota base. La potestà impositiva dei Comuni è limitata; tuttavia, le aliquote massime d'imposizione delle diverse categorie d'immobili (IMU + TASI) vedono comunque un incremento dell'1 per mille. La TASI, inoltre, non prevede alcuna forma di detrazione minima; pertanto, i proprietari di abitazioni principali con valore catastale basso, adesso esclusi - nei fatti - dall'IMU, dovranno pagare la TASI.

Verso l'unitarietà della disciplina IMU, ma la semplificazione è ancora lontana - abstract in versione elettronica

149379
Lovecchio, Luigi 1 occorrenze
  • 2014
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Nella disciplina a regime sono confermate l'esclusione dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate, con la sola eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e la previsione del versamento in tre rate per i soli enti non commerciali. Prevista a regime anche la deducibilità del 20% (30% solo per il 2013) dell'imposta pagata dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo, finanziata però con il ripristino parziale dell'IRPEF [imposta sul reddito delle persone fisiche] sui fabbricati non locati, ad uso abitativo, ubicati nello stesso Comune in cui è sito l'immobile adibito ad abitazione principale.

IVA agevolata sulla prima casa: per individuare gli immobili non di lusso non vale la categoria catastale - abstract in versione elettronica

149901
Forte, Nicola 1 occorrenze
  • 2014
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Dal 1º gennaio 2014 si considerano di lusso, ai fini dell'inapplicabilità delle agevolazioni previste per l'imposta di registro con riferimento alla prima casa, gli immobili accatastati A1, A8 e A9. Ai fini IVA continuano invece ad applicarsi i criteri attualmente in vigore previsti dal D.M. 2 agosto 1969. Il condivisibile chiarimento è stato fornito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2014. Una soluzione diversa avrebbe significato la modifica "tacita" del D.P.R. n. 633/1972; tale modifica normativa (non espressa) non è sostenibile se si considera l'origine comunitaria dell'IVA, dovendo ogni intervento del legislatore essere conforme alle previsioni contenute nelle direttive comunitarie.

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