Procedendo poi con l'esame degli elementi delle ipotesi normative e delle ipotesi di esclusione contemplate dall'art. 67, comma 1, lettera b), prima parte del Tuir, si analizzano nel dettaglio le ipotesi della locazione con patto di futura vendita di alloggio I.A.C.P [Istituto autonomo case popolari] (oggi A.T.E.R.) [Azienda territoriale per l'edilizia residenziale], dell'assegnazione in godimento di alloggio da parte di cooperativa edilizia, della cessione di immobile acquisito dal coniuge in sede di accordi di separazione personale a divorzio, della cessione di immobile pervenuto a seguito di risoluzione di donazione per mutua dissenso, della consolidazione di nuda proprietà ed usufrutto (nello specifico, cessione dell'immobile nei cinque anni dall'acquisto dell'usufrutto), della cessione di immobile acquisito per usucapione, della servitù di passaggio su fondo rustico e rinuncia a servitù di non edificare ed infine della cessione di immobile acquistato con le agevolazioni ''prima casa", ma non adibito ad abitazione principale e cessione di immobile adibito di fatto ad abitazione principale, ma non censito al "catasto fabbricati" in una delle tipologie abitative. Considerata la varietà delle caratteristiche dei beni immobili che nella prassi formano oggetto delle cessioni a titolo oneroso, ne consegue che, in taluni casi, non è agevole ricondurre le diverse ipotesi alle fattispecie imponibili di cui all'art. 67, primo comma, lettera b) del Tuir; in particolare, è spesso di non immediata comprensione se una specifica ipotesi concreta sia ascrivibile alla fattispecie normativa di cui alla prima parte dell'art. 67, primo comma, lettera b), del Tuir che contempla l'imponibilità delle plusvalenze derivanti da "cessione a titolo oneroso di beni immobili [fabbricati e terreni agricoli n.d.r.] acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità urbane che per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto a la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" ovvero alla fattispecie di cui alla seconda parte del predetto art. 67, che prevede in ogni caso l'imponibilità delle "plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ciò posto, prendendo le mosse dalla casistica a disposizione, è parso utile procedere, attraverso lo strumento della rassegna, alla definizione della nozione ed all'identificazione del bene plusvalente. Si è pertanto esaminata l'ipotesi di cessione di lastrico solare e di parcheggi a raso, quella di cessione di scantinato pertinenziale, di cessione di fabbricato in corso di costruzione, quella, ancora, di cessione di terreno ricadente in zona agricola con limitati indici di edificabilità (in particolare, EP - Agricola produttiva) ed infine l'ipotesi di cessione di fabbricati inseriti in un piano di recupero. Lo studio affronta poi l'esame dell'art. 68, commi 1 e 2, del Tuir, facendo rinvio ai precedenti studi sull'argomento per quel che riguarda considerazioni di carattere generale relative alla determinazione della base imponibile. Ci si sofferma, in particolare, su alcune ipotesi di specie che presentano profili di maggiore problematicità quanto al calcolo del differenziale. Si procede poi con l'esame dell'istituto della rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, evidenziando in special modo le novità normative contenute nel d.l. 13 maggio 2011, n. 70. Lo studio si conclude con un paragrafo dedicato all'imposta sostitutiva, in cui si forniscono alcune indicazioni, attese le difficoltà di carattere procedurale relative all'esercizio dell'opzione della predetta imposta.
(oggi A.T.E.R.), dell'assegnazione in godimento di alloggio da parte di cooperativa edilizia, della cessione di immobile acquisito dal coniuge in sede di accordi di separazione personale o divorzio, della cessione di immobile pervenuto a seguito di risoluzione di donazione per mutuo dissenso, della consolidazione di nuda proprietà ed usufrutto (nello specifico, cessione dell'immobile nei cinque anni dall'acquisto dell'usufrutto), della cessione di immobile acquisito per usucapione, della servitù di passaggio su fondo rustico e rinuncia a servitù di non edificare ed infine della cessione di immobile acquistato con le agevolazioni "prima case", ma non adibito ad abitazione principale e cessione di immobile adibito di fatto ad abitazione principale, ma non censito al "catasto fabbricati" in una delle tipologie abitative. Considerata la varietà delle caratteristiche dei beni immobili che nella prassi formano oggetto delle cessioni a titolo oneroso, ne consegue che, in taluni casi, non è agevole ricondurre le diverse ipotesi alle fattispecie imponibili di cui all'art. 67, primo comma, lettera b) del Tuir; in particolare, è spesso di non immediata comprensione se una specifica ipotesi concreta sia ascrivibile alla fattispecie normativa di cui alla prima parte dell'art. 67, primo comma, lettera b), del Tuir che contempla l'imponibilità delle plusvalenze derivanti da "cessione a titolo oneroso di beni immobili [fabbricati e terreni agricoli n.d.r.] acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità urbane che per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" ovvero alla fattispecie di cui alla seconda parte del predetto art. 67, che prevede in ogni caso l'imponibilità delle "plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni: suscettibili di utilizzazione·edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ciò posto, prendendo le mosse dalla casistica a disposizione, è parso utile procedere, attraverso lo strumento in rassegna, alla definizione della nozione ed all'identificazione del bene plusvalente. Si è pertanto esaminata l'ipotesi di cessione di lastrico solare e di parcheggi a reso, quella di cessione di scantinato pertinenziale, di cessione di fabbricato in corso di costruzione, quella ancora, di cessione di terreno ricadente in zona agricola con limitati indici di edificabilità (in particolare, EP - Agricola produttiva) ed infine l'ipotesi di cessione di fabbricati inseriti in un piano di recupero. Lo studio affronta poi l'esame dell'art. 68, commi 1 e 2, del Tuir, facendo rinvio ai precedenti studi sull'argomento per quel che riguarda considerazioni di carattere generala relative alla determinazione della base imponibile. Ci si sofferma, in particolare, su alcune ipotesi di specie che presentano profili di maggiore problematicità quanto al calcolo del differenziale. Si procede poi con l'esame dell'istituto della rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, evidenziando in special modo le novità normative contenute net d.l. 13 maggio 2011, n. 70. Lo studio si conclude con un paragrafo dedicato all'imposta sostitutiva, in cui si forniscono alcune indicazioni, attese le difficoltà di carattere procedurale relative all'esercizio dell'opzione della predetta imposta.