L'ordinanza qui commentata ribadisce un criterio di riparto di giurisdizione tra a.g.o. e Corte dei conti già ripetutamente affermato in altre pronunce della Corte. Nel caso qui esaminato si individua negli esborsi ingiustificati, eccessivi o illegittimi del d.g. di una società in mano pubblica la causa del danno erariale consistente nella mancata percezione di somme (soggette a vincolo di destinazione) che, una volta quantificate e versate agli enti locali soci e allo Stato, avrebbero assunto la natura di entrate tributarie.