Lazio aveva annullato le delibere A.G.Com. relative alla ripartizione del costo netto del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, torna a esprimersi sui criteri da porre a fondamento del finanziamento del predetto servizio. Nello specifico, enuclea i principi che permettono di estendere anche agli operatori di telefonia mobile i costi sopportati dall'organismo incaricato del servizio universale. I giudici di Palazzo Spada, conformandosi all'impostazione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, censurano il difetto di istruttoria, rilevando l'inadeguatezza dell'indagine condotta dall'Autorità quanto all'individuazione delle condizioni di concorrenzialità del mercato che legittimino l'operatività del meccanismo di ripartizione degli oneri del servizio universale previsto dall'allora vigente D.Lgs. n. 318 del 1997.