In particolare, vengono discusse le varie problematiche dei rapporti tra Ser.T. e A.G. in genere e, specificatamente, con la Magistratura di Sorveglianza, ponendo l'accento sull'interpretazione dell'art. 120 comma 7 D.P.R. 309/90 circa l'esonero dall'obbligo di testimoniare da parte del dipendente del Servizio e, per converso, sull'affermazione che quest'ultimo non possa opporre il "segreto professionale" nei confronti del Magistrato e/o del Tribunale di Sorveglianza, relativamente a soggetti condannati sottoposti ad esecuzione penale esterna. Viene infine precisato che delicato è il confine, in caso di richieste dell'A.G. procedente in sede di indagini preliminari, tra silenzio lecito del sanitario e fattispecie integranti i reati di favoreggiamento e di false dichiarazioni o attestazioni relative ai programmi terapeutici, ribadendo che la collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza, anche nelle fattispecie sfavorevoli all'interessato ed anche se questi abbia richiesto l'anonimato, giammai possa esporre il responsabile del Ser.T. a profili di responsabilità.
L'A. commenta adesivamente una pronuncia con cui la Corte, in una chiara ottica di favor rei, estende il regime derogatorio di computo dei termini cautelari previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p. anche alle ipotesi di più ordinanze emesse, in successione, a carico dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti non connessi - purché pendenti presso la medesima A.G. - la cui separazione non sia stata il frutto di una scelta arbitraria del p.m.