La questione della rilevanza usuraria degli interessi moratori e la ricerca di tecniche rimediali adeguate alla tutela del debitore sono da tempo al centro di un acceso dibattito tra dottrina, giurisprudenza e A.B.F. Al prevalente orientamento della Suprema Corte, che estende il vaglio dellusura pure ai richiamati interessi assoggettandoli al rimedio "demolitorio" dell'art. 1815 c.c., si contrappone quello propugnato dall'A.B.F. che per essi prospetta invece la tutela "correttiva" contemplata per le clausole penali eccessive, ex art. 1384 c.c. Lo studio, muovendo dalla critica di entrambi i menzionati indirizzi, giunge a configurare la nullità "virtuale" degli interessi di mora usurari alla stregua della l. n. 108/96, che nel vietare vantaggi usurari non distingue tra "tipi" di interessi, né consente di affermare una maggiore gravità di quelli corrispettivi rispetto ai moratori: una siffatta conclusione, se per un verso assicura la coerenza sistematica là dove prospetta un rimedio omogeneo nei riguardi di condotte che sia pure tramite meccanismi differenti mirano comunque ad estorcere vantaggi usurari, per altro verso ben potrebbe costituire un appropriato disincentivo dall'impiego di interessi moratori esorbitanti.