Un dubbio relativo alle ipoteche toscane come accennavo poco fa, c'è; sarà un dubbio, se vogliamo, non molto fondato, ma pure qualche incertezza la lascia, d'altra parte io veggo che, in occasioni consimili, la legge fu abbastanza larga nell'accordare l'esenzione di tasse ipotecarie, e infatti fra le disposizioni transitorie del 1885, vi è quella dell'articolo 40 così concepita: «Le nuove inscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicate nei due capoversi dell'articolo 88 saranno eseguite, senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.»
Pagina 1739