Quando noi adottiamo una disposizione, colla quale si determina che i comuni facciano i concorsi; che a questi concorsi accedano tutti coloro, i quali abbiano, secondo le disposizioni di legge, le condizioni volute perchè possano aspirare al magistero; quando determiniamo come garanzia, la possibilità dell'appello al Consiglio provinciale scolastico, pare a me che, nell'interesse dei maestri e anche in quello dei comuni e dell'insegnamento, si sia stabilito un ordine di garanzie veramente completo, che non confonde attribuzioni diverse, non mette in conflitto interessi divergenti, e non crea, come si fa coll'articolo 3, norme poco rispondenti alle disposizioni che governano l'istruzione primaria del regno, e che regolano l'andamento delle amministrazioni comunali.
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