Io rammento che fu forse unico in Italia il vecchio Piemonte nel pretendere il decennio come condizione abilitativa al patrocinio davanti alla Cassazione. E vi erano là delle ragioni che, agli occhi miei, potevano giustificare cotesto sistema, vale a dire non si domandavano, come non si domandano, esami di pratica agli avvocati che i tribunali e le Corti ammettono all'esercizio. Devo rammentare anche il sistema modenese per l'ammissione al patrocinio davanti la suprema magistratura, inspirato da un analogo spirito di cautelate garanzie di anzianità. Ma la toscana Cassazione ammetteva ed ammette avanti di sè tutti gli esercenti le professioni del patrocinio senza distinzione di anzianità o di professione. Napoli, l'onorevole Della Rocca mio collega della Commissione me lo suggerisce, ritiene bastevole il quinquennio per il patrocinio in materia civile davanti la suprema Corte. Il Piemonte, lo rammenta certamente il signor ministro, faceva e fa un'eccezione pei professori di diritto e i dottori di collegio, pei quali basta un quinquennio di esercizio effettivo dell'avvocatura, onde essere ammessi all'albo della Cassazione.
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