La rende meno seria e meno completa, perchè la professione di avvocato e quella di procuratore, le quali hanno tanti punti sia di coincidenza che di contatto, si esercitano nell'identico ambiente dei Tribunali: e se noi escludiamo le donne dall'esercizio della professione di procuratore per confinarle puramente e semplicemente a quella di avvocato, veniamo ancora a ribadire l'inferiorità loro in confronto dei concorrenti professionisti maschi, poichè la donna abilitata all'esercizio della professione legale non si potrebbe presentare nelle discussioni civili e commerciali e nelle penali come parte civile, se non assistita e sotto la tutela di un procuratore.
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Io domando che alla donna laureata in giurisprudenza, e abilitata quindi perfino all'esercizio della professione legale, non si neghino quelle facoltà che si riconoscono ad una donna autorizzata dal marito ad aprire una bottega da ortolana o da merciaia.
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