Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: aggravanti

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Sentenza n. 1988

333967
Cassazione penale, sezione I 4 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e adottava le conseguenti statuizioni in ordine alla determinazione delle pene.

.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, ed è stata ridotta la pena complessiva;

., dato che per poter configurare il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non è sufficiente l’esistenza di irregolarità meramente procedurali ma è necessaria l’illegittimità dell’atto compiuto dal pubblico ufficiale, non senza avere rilevato che, comunque, era stato ignorato che il ricorrente non aveva interesse a sollecitare la pratica con regalie e compensi ai funzionari incaricati; c) erronea applicazione della legge penale e vizi logici della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena e alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; d) gli stessi vizi sono stati prospettati con riferimento alla liquidazione del danno in favore della parte civile e alla dichiarata provvisoria esecutività delle relative statuizioni. sono stati depositati motivi aggiunti e note difensive con i quali sono stati illustrati e sviluppati i motivi del ricorso e sono state confutate le ragioni poste a base dell’impugnazione del P. G.-

“osservazioni sul territorio” e le disposizioni dei verbalizzanti dalla Corte di rinvio in palese contrasto col “dictum” della Corte di Cassazione; d) violazione degli artt. 192, comma 2 e 3, 603 , comma 3 e 624, comma 1 c.p.p. con riguardo alla illegittima rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e al mancato controllo della intrinseca attendibilità del collaborante M. e dell’esistenza di riscontri individualizzanti; e) mancanza e illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato associativo; i cui elmetti costitutivi (in particolare quello psicologico) non erano stati oggetto di adeguato accertamento; f) violazione della legge penale e vizi logici della motivazione relativamente alla ritenuta esistenza delle aggravanti di cui all’art. 75, comma 1 e 4 della l. n. 685-75, in relazione all’attribuzione al C. della posizione di capo dell’associazione e al numero degli associati; g) violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione nell’interpretazione degli elementi probatori venivano denunciate anche in riferimento all’affermazione di responsabilità per i singoli episodi di spaccio e, segnatamente, alla vicenda di via Salis in data 28.4.1989; h) violazione degli artt. 62 bis e 113 c.p. nonché vizi logici della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

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