., ed agli art. 45 e 51, giacché egli si era indotto a collaborare – fin dal giorno della sorpresa in flagranza – con gli organi di polizia giudiziaria, allo scopo di far scoprire, quale “agente provocatore”, il destinatario della sostanza stupefacente; sostiene, pertanto, che nessun reato avrebbe commesso in Napoli, dove non poteva essere arrestato.
Come si evince dall’ordinanza impugnata, l’arresto dell’A. è intervenuto per il reato commesso in Milano: è, quindi, del tutto fuori luogo prospettare la tesi che al ricorrente avrebbe dovuto essere attribuita la veste di “agente provocatore” e che quindi, non avendo costui commesso reati in Napoli per la ricorrenza degli estremi della causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere, non avrebbe potuto essere emessa nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare; il provvedimento restrittivo, infatti, non è stato emesso per il comportamento tenuto in Napoli.
I precedenti meno Grech, Ivan, l’altro Agente e i servi.
Dimitri e i precedenti: poi Grech, De Siriex, Ivan e un altro Agente di Polizia.
(Grech, Ivan e l’altro Agente escono dal fondo con le rivoltelle in pugno. – Tutti i servi e le cameriere si ritirano silenziosamente uno a uno nell’anticamera.)