., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e adottava le conseguenti statuizioni in ordine alla determinazione delle pene.