La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale applicazione di un indirizzo affermato più volte nella giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso), a carattere federalistico verticistico, raggruppante l’intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali; dall’altra, di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell’organizzazione di tipo mafioso, di una certa libertà operativa e siano soggettivamente differenziati dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione, in quanto comprendono persone ad essa non aderenti e lascino esclusi, per converso, molti degli associati (Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna ed altri).
Deputati, Popolani, Uffiziali, Gentiluomini, Samuel, Tom e loro Aderenti – tutti in attesa di Riccardo.
Samuel, Tom, e i loro Aderenti in dominò azzurro col cinto vermiglio. Renato nello stesso costume s’avanza lentamente.