Per quanto riguarda il primo motivo, l’art. 98 del d.p.r. 309-1990 dispone che “L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli art. 73 e 74”.