Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del C. devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio della motivazione: questa, difatti, si appalesa del tutto carente e priva di qualsiasi sviluppo argomentativo, risolvendosi nella mera enunciazione apodittica di parametri astratti non accompagnata dalla esposizione delle specifiche ragioni che, nel contesto della complessiva situazione esaminata, giustificano, sul piano logico e giuridico, la valutazione della gravità dei comportamenti del C. e della particolare intensità del dolo.
(il primo e il terzo dirigenti dell’associazione), partecipò in via Salis al carico della autovettura Volvo nei cui pannulli delle portiere e nel cui filtro dell’aria fu trovato nascosto un ingentissimo quantitativo di droga: come e ’ stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con altri associati, rende pienamente attendibile la conclusione relativa alla responsabilità del M. per il delitto associativo non risultando credibile che un gruppo criminale, la cui attività era accompagnata ad una operazione così importante e compromettente quale quella del carico di un ingente quantitativo di droga sull’autovettura Volvo.
., 18 febbraio 1988, Morabito), nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che il vigente art. 192, comma 3 stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice vietando l’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull’assoluto disinteresse dei chiamanti (Cass., m Sez. Un. 21 aprile 1995, Costantino). Sono state, quindi, analiticamente indicate le operazioni logiche demandate al giudice di merito ai fini della verifica dell’attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, chiarendo che “il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni” (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino). Orbene, considerato che non è richiesto che il riscontro estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza per la ragione che, se così fosse, basterebbe da sola a dimostrare la colpevolezza indipendentemente dalla chiamata, la giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che i riscontri esterni consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella specie e nella qualità e non suscettibili di spiritistica tipizzazione, che ne delimiti il campo di applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala ed altri; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli): in tale prospettiva, si è ritenuto che i riscontri possano essere concretati non soltanto da elementi di prova rappresentativa ma anche di elementi di prova logica (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino) e che essi possano essere costituiti anche da una o più chiamate, a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, reputate intrinsecamente attendibilità, siano realmente autonome, nel senso che l’una non abbia condizionato le altre (mutual corroboration o convergenza del molteplice: Cass., Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri).
(Fedora, sempre accompagnata da Loris, continuando il suo giro, scende nell’antisala. A un tratto, scorge De Siriex, entrato allora dalla sinistra.)
Ultima si vede tornare la Wally, accompagnata dal piccolo Walter. La Wally è ancora vestita della splendida veste di velluto, ma i fiori che l’adornavano sono tutti strappati. Essa è assorta in pensieri che l’addolorano, e affannosamente cammina, quasi inconscia di sé, seguendo il piccolo Walter).
Detti, Violante, accompagnata dal Bandini. Dame e Signori entrano da varie parti.
(Amelia, accompagnata dal padre fino alla soglia, entra nel palazzo; il Doge la contempla estatico mentre ella si allontana)
Walter apre una porta segreta, d’onde esce Luisa, accompagnata da Wurm.
Walter apre una porta segreta, d’onde esce Luisa, accompagnata da Wurm.