., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini esclusione della giuridica possibilità di utilizzazione delle intercettazioni ambientali perché non consentite dal codice abrogato. al di fuori di tale specifica ipotesi, ogni altra questione è stata giustamente considerata superata per effetto della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p., salvo quella relativa all’applicazione dell’art. 603 c.p.p., in riferimento alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, corrispondente ad altro motivo per il quale è stato pronunciato l’annullamento.
È stato anche puntualizzato (Cass. n. 400/2007) che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, del (abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5).
”il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. n. 257 del 2006, art. 5)”, ed espleterà, nell’ambito dei suoi poteri, tutti gli accertamenti opportuni al fine di verificare il superamento della suddetta soglia. Lo stesso giudice provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Ad avviso del rimettente tale normativa non ha abrogato la disciplina di cui all’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, ma ha dettato una disciplina analoga a quella già prevista dalle citate disposizioni di legge con riferimento alle prestazioni indebitamente erogate negli anni dal 1996 al 2000.