Instauratosi dunque ugualmente il giudizio fra le parti necessarie del processo, il provvedimento di regressione del procedimento, adottato dal giudice del dibattimento, deve qualificarsi come “abnorme” perché estraneo ad ogni previsione dell’ordinamento.
È controversa invece la questione sul carattere abnorme o meno del provvedimento coi quale il tribunale, rilevata d’ufficio la nullità, abbia disposto la restituzione degli atti al g.i.p. per la rinnovazione della citazione, così realizzandosi un’ipotesi di regressione del procedimento.