sensi dell'art. 391 bis c.p.c. ovvero costituisca un irrimediabile invalidità derivante dal travalicamento dei limiti sottesi all'art. 384, I comma 1
giudice all'amministrazione nella cura dell'interesse pubblico, ed un travalicamento del c.d. limite esterno della giurisdizione di legittimità.
necessariamente un errore: è l'errore, infatti, che esclude - per definizione - il dolo. Senza errore l'eccesso può essere solo un travalicamento volontario dei