Diritto alla restituzione dell'IVA versata sulla TIA1
decreto Ronchi (cd. TIA1), avendo natura tributaria, non è soggetta ad IVA. Invece, la tariffa integrata ambientale, prevista dal Testo Unico ambiente
La TIA1 non è soggetta ad IVA
La questione dell'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene urbana o TIA1, che si trascina ormai da anni, sembra finalmente essere giunta ad un
(Tarsu, Tia1, Tia2 [Tia - Tariffa d'igiene ambientale]). L'introduzione "a singhiozzo", con la scadenza della prima rata addirittura a luglio, poi
dall'applicazione di entrate diverse da parte dei singoli enti locali (Tarsu, Tia1 e Tia2, che il nuovo tributo è chiamato a sostituire integralmente
dovuto portare alla sostituzione della Tarsu [Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani] con una entrata di natura patrimoniale (TIA1 [Tariffa
- per l'ennesima volta - che la tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1) ha una natura tributaria e, pertanto, alla stessa non può essere applicata