Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di
materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
trasmissioni di televendite. L'utilità generale, che giustifica il regolamento delle trasmmissioni televisive in regime di concessione nell'ordinamento italiano
sfogliate un catalogo di viaggi da sogno. Oppure andate a dormire. ✓ Non fatevi incantare dalle televendite. Fate molta attenzione a quello che vedete
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