della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto
Le prestazioni "sottocosto" per esigenze personali non costituiscono autoconsumo
La disciplina delle vendite sottocosto
sottocosto, in cui i beni sono ceduti a un prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto. Nell'articolo si rappresentano le caratteristiche di tale
L'unica condizione posta dall'esecutivo comunitario è che le compagnie non pratichino tariffe sottocosto per evitare fenomeni di dumping. Anche i