L'art. 1127, primo comma, c.c. consente al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di sopraelevare salva diversa previsione del titolo
ricompresso ope legis, individuando i limiti della possibilità di sopraelevare in funzione della creazione di volumi c.d. "tecnici" in quanto funzionali al
esclusivo del lastrico solare di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche, sopra l'ultimo piano dell'edificio condominiale.