Forum destinatae solutionis e regolamento (CE) n. 44 del 2001: alcuni spunti innovativi dalla giurisprudenza di merito
pervengano all'attuazione coattiva predisposta dall'art. 2932 c.c. Al contrario, il termine del preliminare si connota quale "dies solutionis", la cui
Vecchie e nuove questioni sul forum destinatae solutionis
con l'art. 25 c.p.c., tra due fori alternativi, il "forum delicti" ed il "forum destinatae solutionis", esattamente come risulta possibile in tutti
un debitore che aveva costituito un pegno ed era già morto al momento della scadenza del "dies solutionis", non avrebbe potuto ottenere la "restitutio