dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
così formato un orientamento interpretativo extratestuale circa la sovrapponibilità ad autorizzazione paesaggistica di taluni interventi agro-silvo
quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
la generalità dei residenti, sicché qualsiasi tipo di interesse collettivo potrebbe sostituire la pregressa utilizzazione agro-silvo-pastorale. La
verso, si limita a tutelare solo le aree azzonate come agro-silvo-pastorali e non l'intero suolo inedificato, per altro verso, sembra persino sin troppo
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Le agevolazioni, sotto forma di riduzione delle