deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti