imprescindibile per dare realmente attuazione alla funzione solidaristico-satisfattiva nonché alla funzione di general deterrence del risarcimento per tali
necessità di valutare la compatibilità col nostro ordinamento dell'istituto anglosassone dei c.d. danni punitivi. L'attribuzione di una funzione satisfattiva
condizione essenziale perchè la tutela giurisdizionale possa essere realmente satisfattiva. In tale prospettiva, nelle controversie relative ad affidamenti
presunzione di responsabilità sotto l'aspetto probatorio e in forza dell'affermazione della preminente funzione "solidaristico-satisfattiva" insita nella
pretesa satisfattiva di chi sia titolare di ipoteca sui beni del fallito senza esserne creditore, nonché gli esiti della questione alla luce delle novità
satisfattiva (della prestazione e dunque) del diritto. Secondo la Cassazione, infatti, l'indennità ex art. 32, L. n. 183/2010, in quanto "onnicomprensiva
- giusta, immersa cioè nei concreti rapporti di vita e satisfattiva delle pretese fatte valere, in linea con il principio costituzionale del giusto
funzione di una liquidazione satisfattiva rispetto al cui esito il debitore stesso non assume impegni vincolanti in assenza di espresse e univoche